Massima
In tema di particolare tenuità del fatto, la causa ostativa prevista dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale non opera automaticamente ogniqualvolta il reato sia commesso in danno di un pubblico ufficiale, ma esclusivamente quando la persona offesa rivesta, al momento della commissione del fatto, la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza ovvero di ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle relative funzioni. Per gli appartenenti alla polizia municipale tali qualifiche non discendono dalla mera appartenenza al Corpo né dallo svolgimento di attività di polizia stradale, ma devono essere specificamente accertate secondo la disciplina della legge n. 65 del 1986 e dell’art. 57 c.p.p. L’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi della causa ostativa grava sul pubblico ministero e non può essere assolto per la prima volta nel giudizio di legittimità mediante produzione documentale.
Premessa
La sentenza n. 24069 del 30 giugno 2026 della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione costituisce una delle più significative pronunce intervenute negli ultimi anni in materia di particolare tenuità del fatto, affrontando un tema che, dopo le modifiche legislative succedutesi tra il 2019 e il 2020, ha dato luogo a rilevanti incertezze interpretative: l’ambito di operatività della causa ostativa prevista dall’art. 131-bis, terzo comma, n. 2, c.p. con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale.
La decisione assume un rilievo che trascende il caso concreto.
La Corte, infatti, non si limita a verificare se la particolare tenuità fosse correttamente applicata dal Tribunale di Trapani, ma coglie l’occasione per ricostruire in maniera organica l’intero sistema normativo concernente i rapporti tra il delitto di oltraggio e la disciplina della non punibilità, precisando quale sia l’esatta portata della clausola ostativa introdotta dal legislatore e successivamente ridimensionata.
L’interesse della pronuncia è duplice.
Da un lato, essa affronta una questione sostanziale, chiarendo che la preclusione prevista dall’art. 131-bis non opera automaticamente in presenza di qualsiasi pubblico ufficiale, ma richiede la dimostrazione di una specifica qualifica soggettiva della persona offesa.
Dall’altro lato, la sentenza affronta rilevanti profili processuali, individuando con precisione il riparto dell’onere probatorio tra accusa e difesa e ribadendo i limiti propri del giudizio di legittimità con riguardo alla produzione documentale.
La pronuncia si inserisce, pertanto, nel più generale processo di progressiva definizione della natura dell’istituto della particolare tenuità del fatto, confermando l’impostazione già delineata dalle Sezioni Unite nelle sentenze Tushaj e Ubaldi, secondo cui l’art. 131-bis c.p. configura una vera e propria causa di non punibilità e non una causa di esclusione della tipicità o dell’offensività del fatto.
I fatti di causa e l’iter processuale
La vicenda trae origine da un episodio verificatosi nel territorio del Comune di Trapani durante un ordinario servizio di controllo della circolazione stradale.
Gli ispettori della polizia municipale stavano procedendo all’accertamento di una violazione del Codice della strada concernente la sosta di un’autovettura in area vietata.
Nel corso delle operazioni nasceva una discussione con la proprietaria del veicolo, sfociata nell’ipotizzato delitto di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall’art. 341-bis c.p.
Il Tribunale di Trapani, pur ritenendo integrati gli elementi costitutivi del reato contestato, riteneva applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p., pronunciando sentenza di proscioglimento.
La decisione veniva impugnata sia dal Pubblico Ministero sia dalle parti civili.
Entrambi i ricorrenti sostenevano che il Tribunale avesse applicato una causa di non punibilità normativamente esclusa.
Secondo la prospettazione accusatoria, infatti, il semplice fatto che il reato fosse stato commesso nei confronti di appartenenti alla polizia municipale avrebbe dovuto rendere automaticamente operante la clausola ostativa prevista dall’art. 131-bis, terzo comma, n. 2, c.p.
Le parti civili aggiungevano una censura ulteriore.
Esse contestavano la valutazione di particolare tenuità dell’offesa, sostenendo che il Tribunale avesse sottovalutato la gravità concreta del comportamento dell’imputata.
In particolare, evidenziavano come quest’ultima fosse direttamente interessata dall’accertamento amministrativo, avesse partecipato attivamente al diverbio con gli operatori e si fosse rifiutata di esibire i documenti di identità richiesti dagli agenti.
La Corte di cassazione dichiara tuttavia tutti i ricorsi inammissibili.
L’inammissibilità, tuttavia, non deriva da ragioni meramente processuali.
Al contrario, la Corte svolge un’articolata ricostruzione del quadro normativo, affrontando in maniera sistematica i diversi problemi interpretativi sottesi alla vicenda.
Ne emerge una motivazione di particolare interesse teorico, destinata ad incidere stabilmente sull’applicazione pratica dell’art. 131-bis c.p.
L’evoluzione normativa dell’art. 131-bis c.p.: dalla disciplina originaria alla riforma del 2020
Per comprendere appieno la portata della decisione è necessario ripercorrere l’evoluzione legislativa dell’istituto.
L’art. 131-bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015, rappresenta uno dei più significativi strumenti di deflazione processuale introdotti nell’ordinamento penale contemporaneo.
L’istituto si fonda su una precisa scelta di politica criminale.
Il legislatore ha ritenuto che, pur in presenza di un fatto costituente reato sotto tutti i profili della tipicità, dell’antigiuridicità e della colpevolezza, l’intervento punitivo dello Stato possa risultare sproporzionato quando l’offesa presenti un grado di minima offensività e il comportamento dell’autore non sia abituale.
Sin dalla sua introduzione, la disciplina ha previsto alcune ipotesi nelle quali il beneficio non può trovare applicazione.
Tali eccezioni costituiscono deroghe ad una regola generale e, come tali, devono essere interpretate restrittivamente.
La vicenda oggetto della sentenza in commento riguarda proprio una di tali deroghe.
Originariamente il legislatore non aveva previsto alcuna esclusione specifica per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale.
La situazione mutò profondamente nel 2019.
Con il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (cosiddetto “Decreto Sicurezza-bis”), convertito nella legge n. 77 del 2019, il legislatore introdusse una significativa limitazione all’operatività dell’art. 131-bis.
L’intervento normativo rispondeva ad una precisa finalità politico-criminale.
Si intendeva rafforzare la tutela dell’autorità pubblica, escludendo radicalmente la possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto per il delitto di oltraggio.
La formulazione adottata era volutamente ampia.
Qualunque oltraggio commesso nei confronti di un pubblico ufficiale risultava sottratto alla causa di non punibilità.
Quella scelta legislativa, tuttavia, ebbe vita breve.
Già nel 2020 il legislatore intervenne nuovamente sulla materia mediante il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito nella legge n. 173 del 2020.
La riforma rappresentò una significativa inversione di tendenza.
Il legislatore ritenne infatti eccessivamente ampia la preclusione introdotta appena un anno prima e decise di circoscriverla ai soli casi ritenuti maggiormente meritevoli di tutela.
Fu così che la causa ostativa venne limitata esclusivamente ai fatti commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza oppure di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nell’esercizio delle rispettive funzioni.
È proprio questa modifica normativa a costituire il fulcro interpretativo della sentenza n. 24069 del 2026.
La Corte osserva come il legislatore abbia compiuto una scelta inequivocabile: restringere l’ambito della deroga alla regola generale della particolare tenuità.
Ne consegue che qualsiasi interpretazione diretta ad ampliare nuovamente tale preclusione, facendo coincidere la figura del pubblico ufficiale con quella dell’agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, si porrebbe in evidente contrasto con la volontà legislativa.
La distinzione non è terminologica, ma sostanziale.
Il pubblico ufficiale costituisce una categoria molto più ampia rispetto agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
La scelta legislativa del 2020 dimostra dunque che il legislatore ha inteso restringere consapevolmente il campo applicativo della causa ostativa, limitandolo alle sole figure espressamente indicate dalla norma.
È proprio da questa premessa ermeneutica che prende avvio l’intero ragionamento sviluppato dalla Cassazione nella pronuncia in commento.
La decisione della Cassazione: la clausola ostativa non opera automaticamente in presenza di un pubblico ufficiale
Il nucleo centrale della sentenza è rappresentato dall’interpretazione dell’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., disposizione che individua una delle ipotesi nelle quali il legislatore ha ritenuto di escludere l’operatività della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La questione interpretativa posta all’attenzione della Corte può essere sintetizzata in un interrogativo fondamentale: è sufficiente che il delitto di oltraggio sia commesso nei confronti di un pubblico ufficiale affinché operi automaticamente la causa ostativa, oppure è necessario verificare che la persona offesa rivesta una delle qualifiche tassativamente indicate dall’art. 131-bis?
La Corte opta senza esitazioni per la seconda soluzione.
Il ragionamento seguito dai giudici di legittimità si fonda anzitutto sul dato letterale della disposizione.
L’art. 131-bis, comma 3, n. 2, non richiama genericamente il “pubblico ufficiale”, bensì individua categorie soggettive ben determinate: l’ufficiale o agente di pubblica sicurezza e l’ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
La differenza terminologica assume un valore decisivo.
Se il legislatore avesse inteso estendere la preclusione a tutti i pubblici ufficiali avrebbe mantenuto la formulazione introdotta dal decreto sicurezza del 2019.
L’intervento del 2020 dimostra, invece, una precisa volontà restrittiva.
La Cassazione valorizza tale dato legislativo affermando che la disposizione deve essere interpretata secondo criteri rigorosamente tassativi.
Le cause ostative all’applicazione dell’art. 131-bis costituiscono infatti deroghe ad una disciplina generale di favore.
Come ogni norma eccezionale, esse non possono essere applicate oltre i casi espressamente contemplati.
Ne consegue che non è consentita alcuna assimilazione tra il concetto di pubblico ufficiale e quello di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
La sentenza assume, sotto questo profilo, una significativa funzione di contenimento di possibili interpretazioni estensive che avrebbero finito per vanificare la scelta legislativa del 2020.
La Corte, infatti, ricorda come il legislatore abbia volutamente ridotto l’ambito della preclusione, restringendolo ad un numero limitato di figure soggettive.
L’interprete non può dunque reintrodurre, attraverso un’interpretazione estensiva, una disciplina che il legislatore ha consapevolmente abbandonato.
In tale prospettiva la sentenza si pone in linea con il principio di stretta legalità sancito dall’art. 25 della Costituzione e con il generale divieto di analogia in malam partem.
La Corte ribadisce implicitamente che le norme limitative di un beneficio penale non possono essere interpretate oltre il loro tenore letterale.
L’affermazione assume rilievo sistematico.
Essa conferma come l’art. 131-bis rappresenti oggi la regola generale dell’ordinamento per i reati di minore offensività e come le ipotesi di esclusione debbano essere considerate tassative.
La particolare posizione della polizia municipale nell’ordinamento: una pluralità di qualifiche non sempre coincidenti
La parte più ampia e tecnicamente rilevante della motivazione riguarda la posizione degli appartenenti alla polizia municipale.
Il problema nasce dalla peculiare disciplina normativa che caratterizza tale Corpo.
A differenza delle Forze di polizia statali, gli appartenenti alla polizia municipale possono rivestire una pluralità di qualifiche giuridiche, non necessariamente coincidenti e non automaticamente operanti in ogni attività da essi svolta.
La Corte dedica numerose pagine a ricostruire questo complesso quadro normativo.
L’analisi prende le mosse dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, che disciplina l’ordinamento della polizia municipale.
Si tratta di una normativa caratterizzata da un equilibrio particolarmente delicato tra autonomia degli enti locali e funzioni statali di sicurezza pubblica.
La legge attribuisce agli appartenenti alla polizia municipale numerose funzioni.
Essi svolgono attività amministrative, di vigilanza urbana, di polizia stradale, di polizia annonaria, di polizia edilizia e, entro determinati limiti, anche funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Tuttavia, queste diverse qualifiche non coincidono.
La sentenza richiama puntualmente la disciplina legislativa per evidenziare come esse abbiano differenti presupposti giuridici.
Quanto alla qualifica di agente di pubblica sicurezza, l’art. 5 della legge n. 65 del 1986 prevede espressamente la necessità di un formale decreto del Prefetto.
Non è dunque sufficiente l’assunzione presso il Corpo di polizia municipale.
Occorre uno specifico provvedimento amministrativo che attribuisca tale qualità.
La previsione normativa risponde ad una precisa logica istituzionale.
La sicurezza pubblica costituisce infatti una funzione statale.
L’attribuzione di tale qualifica agli operatori della polizia municipale richiede pertanto l’intervento dell’autorità prefettizia quale organo periferico dello Stato.
La Corte sottolinea come tale requisito formale rappresenti un elemento costitutivo della qualifica.
In assenza del decreto prefettizio non può parlarsi di agente di pubblica sicurezza.
Analoga attenzione viene dedicata alla diversa figura dell’agente di polizia giudiziaria.
In questo caso la disciplina è contenuta principalmente nell’art. 57 c.p.p.
La norma attribuisce agli appartenenti alla polizia municipale funzioni di polizia giudiziaria, ma entro limiti rigorosamente determinati.
Tali limiti sono di natura territoriale, temporale e funzionale.
Sotto il profilo territoriale, la competenza è circoscritta al territorio dell’ente di appartenenza.
Sotto il profilo temporale, le funzioni sono esercitabili soltanto durante il servizio.
Sotto il profilo funzionale, esse sono limitate alle attribuzioni concretamente demandate agli operatori.
È evidente come il legislatore abbia costruito un modello profondamente diverso rispetto a quello delle Forze di polizia statali.
Gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza esercitano infatti le proprie funzioni sull’intero territorio nazionale e sono tradizionalmente considerati permanentemente investiti delle qualifiche di polizia giudiziaria.
La polizia municipale, invece, opera entro limiti ben più circoscritti.
Da questa ricostruzione normativa la Corte ricava una conseguenza decisiva.
Non può sostenersi che ogni appartenente alla polizia municipale sia automaticamente destinatario della tutela rafforzata prevista dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2.
Occorre verificare, caso per caso, se ricorrano concretamente le condizioni richieste dalla legge.
La semplice appartenenza al Corpo costituisce un dato insufficiente.
È necessario accertare quale funzione fosse concretamente esercitata e quale qualifica giuridica fosse effettivamente rivestita nel momento in cui il fatto è stato commesso.
L’attività di polizia stradale è sufficiente ad integrare la causa ostativa?
Il caso concreto offre alla Corte l’occasione per affrontare un ulteriore problema interpretativo.
Gli ispettori della polizia municipale stavano effettuando un controllo relativo alla violazione delle norme sulla sosta dei veicoli.
Si trattava, dunque, di un ordinario servizio di polizia stradale.
Secondo i ricorrenti, tale circostanza sarebbe stata sufficiente ad attribuire automaticamente agli operatori la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.
La Cassazione respinge questa impostazione.
La sentenza osserva che il semplice svolgimento di attività di polizia stradale non implica necessariamente l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria.
L’accertamento di una violazione amministrativa del Codice della strada rappresenta infatti un’attività amministrativa.
Solo quando emergano fatti costituenti reato ovvero si renda necessario esercitare specifici poteri investigativi previsti dal codice di procedura penale l’operatore esercita funzioni di polizia giudiziaria.
Nel caso di specie la contestazione riguardava esclusivamente una violazione amministrativa.
Al momento dell’inizio della vicenda gli ispettori stavano svolgendo un’attività riconducibile alla polizia amministrativa e alla polizia stradale.
La successiva insorgenza del delitto di oltraggio non modifica retroattivamente la natura dell’attività originariamente svolta.
Questo passaggio motivazionale assume particolare rilievo pratico.
Se si accedesse alla tesi prospettata dai ricorrenti, qualsiasi controllo amministrativo effettuato dalla polizia municipale diverrebbe automaticamente attività di polizia giudiziaria per il solo fatto che, nel corso dell’intervento, venga commesso un reato contro il pubblico ufficiale.
Una simile ricostruzione produrrebbe un evidente effetto espansivo della causa ostativa, in contrasto con la volontà restrittiva manifestata dal legislatore nel 2020.
La Corte evita tale risultato attraverso una rigorosa applicazione del principio di tipicità.
La funzione esercitata dall’operatore deve essere verificata con riferimento al momento iniziale dell’azione e non può essere ridefinita sulla base degli sviluppi successivi della vicenda.
Questo criterio, oltre ad essere coerente con il dato normativo, garantisce certezza applicativa ed evita interpretazioni fondate su valutazioni ex post.
In tale prospettiva, la sentenza si colloca nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, consolidando un orientamento volto a distinguere con precisione le diverse qualifiche attribuibili agli appartenenti alla polizia municipale e ad evitare automatismi incompatibili con il sistema delineato dal legislatore.
Il momento nel quale deve essere verificata la qualifica della persona offesa: il principio della contestualità
Uno dei passaggi di maggiore interesse sistematico della pronuncia riguarda l’individuazione del momento al quale deve essere riferita la verifica della qualifica soggettiva della persona offesa.
La questione nasce da una possibile obiezione prospettabile nel caso concreto.
Gli ispettori della polizia municipale, pur essendo inizialmente impegnati nell’accertamento di una violazione amministrativa del Codice della strada, avrebbero potuto assumere, successivamente all’episodio offensivo, le funzioni di polizia giudiziaria in relazione all’accertamento del delitto di oltraggio di cui erano divenuti persone offese.
Se si accedesse a tale impostazione, si potrebbe sostenere che la causa ostativa prevista dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p. trovi comunque applicazione, poiché gli operatori, dopo il verificarsi dell’offesa, sono chiamati a svolgere attività tipicamente riconducibili alla polizia giudiziaria.
La Corte respinge con decisione tale ricostruzione.
La motivazione si fonda su un principio di carattere generale che attraversa l’intero sistema penale: la verifica dei presupposti di applicazione di una norma incriminatrice o di una causa ostativa deve essere effettuata con riferimento al momento della commissione del fatto.
Il momento consumativo del reato costituisce il punto di riferimento imprescindibile per valutare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
La qualifica soggettiva della persona offesa non fa eccezione.
La Corte osserva come l’art. 131-bis richieda che il fatto sia commesso “nei confronti” di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza ovvero di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria “nell’esercizio delle proprie funzioni”.
La disposizione utilizza il tempo presente e collega la qualifica al momento in cui l’offesa viene realizzata.
Ne consegue che tale requisito deve essere già esistente quando il comportamento offensivo si verifica.
La successiva assunzione di funzioni investigative costituisce un effetto dell’illecito e non può trasformarsi in un elemento costitutivo della causa ostativa.
Diversamente opinando si finirebbe per attribuire rilievo ad un fatto sopravvenuto rispetto alla consumazione del reato.
La conseguenza sarebbe paradossale.
La medesima condotta potrebbe essere considerata, alternativamente, soggetta o meno alla causa ostativa in funzione delle attività che l’operatore deciderà di svolgere dopo l’offesa.
Una simile interpretazione introdurrebbe un elemento di evidente aleatorietà incompatibile con il principio di legalità.
La Corte, pertanto, afferma un principio destinato ad assumere rilevanza ben oltre il caso concreto: la qualifica della persona offesa deve essere verificata esclusivamente con riferimento alla situazione esistente nel momento della commissione del fatto e non può essere desunta da attività svolte successivamente proprio in conseguenza del reato.
Si tratta di una precisazione di particolare importanza pratica.
Essa impedisce che la disciplina dell’art. 131-bis possa essere modificata ex post dall’evoluzione della vicenda processuale e rafforza il principio di prevedibilità della risposta sanzionatoria.
La natura della particolare tenuità del fatto nella ricostruzione delle Sezioni Unite
Per sostenere il proprio ragionamento la Corte compie un’approfondita ricostruzione della natura giuridica dell’istituto disciplinato dall’art. 131-bis c.p.
La sentenza richiama, in particolare, due fondamentali arresti delle Sezioni Unite: Tushaj (2016) e Ubaldi (2022), che hanno definitivamente chiarito la collocazione sistematica della particolare tenuità del fatto.
La Corte ricorda anzitutto che l’art. 131-bis non introduce una causa di esclusione della tipicità.
Il fatto particolarmente tenue rimane un fatto tipico.
Sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice.
Parimenti, non viene meno l’antigiuridicità.
L’offesa continua ad essere illecita.
Neppure la colpevolezza viene esclusa.
L’autore rimane penalmente responsabile del comportamento posto in essere.
Ciò che viene meno è esclusivamente la punibilità.
Il legislatore, per ragioni di politica criminale, ritiene che, in presenza di un’offesa minima e di un comportamento non abituale, l’applicazione della pena non sia necessaria.
L’istituto costituisce quindi una vera causa di non punibilità.
Questa qualificazione assume un’importanza decisiva anche nella sentenza in commento.
Se il fatto continua ad integrare un reato perfetto in tutti i suoi elementi, ogni presupposto della fattispecie deve essere accertato secondo le ordinarie regole probatorie.
Lo stesso vale per le eventuali cause ostative.
La Cassazione utilizza proprio questa impostazione per costruire il successivo passaggio logico relativo all’onere della prova.
L’onere della prova della causa ostativa: una delle affermazioni più innovative della sentenza
Probabilmente il contributo più significativo della decisione riguarda il riparto dell’onere probatorio.
La Corte affronta una questione che, fino ad oggi, non aveva trovato un’elaborazione altrettanto esplicita nella giurisprudenza di legittimità.
Il punto di partenza è rappresentato dal principio generale secondo cui la prova della responsabilità penale grava integralmente sull’accusa.
Il pubblico ministero deve dimostrare la sussistenza del fatto tipico, dell’antigiuridicità e della colpevolezza.
Quando l’imputato invoca l’applicazione dell’art. 131-bis, egli non assume un vero e proprio onere probatorio in senso tecnico.
Gli è richiesto soltanto di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la particolare tenuità dell’offesa.
La valutazione finale spetta comunque al giudice, che deve procedere anche d’ufficio all’esame complessivo della fattispecie concreta, tenendo conto dei criteri indicati dall’art. 133 c.p.
La sentenza compie però un ulteriore passo.
Essa si domanda che cosa accada quando il pubblico ministero intenda sostenere che la particolare tenuità non possa trovare applicazione a causa dell’esistenza di una delle clausole ostative previste dal terzo comma dell’art. 131-bis.
La risposta è di notevole rilievo sistematico.
Secondo la Cassazione, la dimostrazione della causa ostativa grava integralmente sull’accusa.
È infatti il pubblico ministero che invoca una disciplina derogatoria rispetto alla regola generale della particolare tenuità.
Spetta quindi all’organo requirente allegare e dimostrare tutti gli elementi fattuali dai quali discende l’inoperatività della causa di non punibilità.
Nel caso concreto ciò avrebbe significato dimostrare, già nel giudizio di merito:
- l’esistenza del decreto prefettizio di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
oppure
- che gli ispettori stavano esercitando, in quel preciso momento, funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57 c.p.p.
Nulla di tutto ciò era stato accertato.
La conseguenza è inevitabile.
La causa ostativa non può ritenersi dimostrata.
L’affermazione appare perfettamente coerente con il principio costituzionale della presunzione di innocenza.
Ogni elemento che comporti conseguenze sfavorevoli per l’imputato deve essere dimostrato dall’accusa.
La particolare tenuità costituisce oggi una disciplina ordinaria dell’ordinamento penale.
Le eccezioni devono essere provate da chi intende invocarle.
Sotto questo profilo la sentenza assume una portata innovativa destinata ad incidere significativamente sulla prassi giudiziaria.
Essa richiama il pubblico ministero ad una particolare attenzione nella fase delle indagini preliminari e del giudizio di merito.
Non sarà più sufficiente affermare genericamente che il reato è stato commesso ai danni della polizia municipale.
Occorrerà dimostrare concretamente quale qualifica rivestissero gli operatori e quali funzioni stessero esercitando nel momento dell’offesa.
La valutazione della particolare tenuità resta affidata al giudice
La Corte coglie l’occasione per ribadire un ulteriore principio elaborato dalle Sezioni Unite.
La particolare tenuità del fatto non può essere accertata attraverso una valutazione atomistica dei singoli elementi della fattispecie.
Il giudice deve procedere ad un esame complessivo della vicenda.
L’art. 131-bis rinvia espressamente ai criteri dell’art. 133, primo comma, c.p.
Devono pertanto essere considerate:
- le modalità della condotta;
- l’intensità del dolo;
- il grado della colpa, ove rilevante;
- l’entità del danno;
- l’entità del pericolo;
- tutte le circostanze concrete del caso.
La Corte ricorda che si tratta di un giudizio unitario e globale.
Nessun elemento può assumere valore decisivo in maniera isolata.
È proprio questa impostazione ad aver consentito al Tribunale di Trapani di ritenere la particolare tenuità dell’episodio.
La Cassazione osserva che tale valutazione costituisce un tipico apprezzamento di merito.
Come tale, essa non può essere rivalutata nel giudizio di legittimità attraverso una semplice diversa lettura delle risultanze processuali.
La Corte riafferma così uno dei principi cardine del sindacato di cassazione.
Il giudice di legittimità non è chiamato a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Può soltanto verificare la correttezza giuridica del ragionamento e la sua coerenza logica.
Nel caso di specie entrambe risultavano pienamente rispettate.
La produzione documentale nel giudizio di cassazione: i limiti del sindacato di legittimità
Dopo avere escluso che, sulla base degli atti disponibili, fosse dimostrata la sussistenza della causa ostativa prevista dall’art. 131-bis, comma 3, n. 2, c.p., la Corte affronta un ulteriore profilo di particolare interesse processuale: la possibilità di integrare, nel giudizio di legittimità, il quadro probatorio mediante la produzione di nuovi documenti.
Le parti civili avevano depositato, unitamente alla memoria difensiva, documentazione diretta a dimostrare che gli ispettori della polizia municipale rivestivano la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
L’obiettivo era evidente: colmare in sede di legittimità una lacuna probatoria emersa nel giudizio di merito e dimostrare, sia pure tardivamente, l’operatività della causa ostativa.
La Corte dichiara tale produzione radicalmente inammissibile.
La motivazione si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui il giudizio di cassazione non costituisce un terzo grado di merito.
La Corte di cassazione non è chiamata ad accertare nuovamente i fatti né ad acquisire nuove prove, ma esclusivamente a verificare la correttezza giuridica e logica della decisione impugnata.
Ne deriva che la produzione di documenti nuovi è ammessa soltanto in ipotesi eccezionali.
Richiamando una giurisprudenza ormai consolidata, la sentenza ricorda che tali eccezioni riguardano documenti dai quali possa derivare:
- l’applicazione dello ius superveniens;
- la sopravvenienza di una causa estintiva del reato;
- l’applicazione di una disciplina più favorevole;
- ovvero situazioni analoghe che incidano direttamente sulla punibilità.
La documentazione concernente la qualifica soggettiva della persona offesa non rientra in nessuna di tali ipotesi.
Essa riguarda un elemento fattuale che avrebbe dovuto essere allegato e dimostrato nel giudizio di merito.
La pronuncia assume particolare rilievo perché riafferma una distinzione spesso trascurata nella pratica processuale.
Il ricorso per cassazione non rappresenta lo strumento attraverso il quale rimediare ad omissioni probatorie maturate nei precedenti gradi di giudizio.
Il principio assume una funzione di garanzia.
Esso tutela la struttura del processo penale, evitando che il giudizio di legittimità venga trasformato in un nuovo momento istruttorio.
Sotto questo profilo la sentenza valorizza il principio di concentrazione dell’accertamento probatorio nel giudizio di merito, riaffermando il ruolo tipico della Corte di cassazione quale giudice della legalità e non del fatto.
Il ricorso delle parti civili e il difetto di interesse ad impugnare
Un ulteriore profilo affrontato dalla decisione riguarda la posizione processuale delle parti civili.
La questione presenta particolare interesse alla luce della nota sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, che ha profondamente modificato gli effetti della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Prima dell’intervento della Consulta, la pronuncia ex art. 131-bis c.p. impediva al giudice penale di decidere sulle domande risarcitorie della parte civile.
La Corte costituzionale ha ritenuto tale disciplina lesiva dei principi di uguaglianza, effettività della tutela giurisdizionale e ragionevole durata del processo.
È stato quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 538 c.p.p. nella parte in cui non imponeva al giudice di pronunciarsi sulle domande civili anche in presenza di una sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La pronuncia in commento richiama tale fondamentale arresto costituzionale.
Nel caso concreto, tuttavia, emerge una circostanza peculiare.
Il Tribunale di Trapani aveva omesso qualsiasi decisione sulle domande risarcitorie.
Le parti civili, però, non avevano impugnato la sentenza sotto questo specifico profilo.
Esse avevano censurato esclusivamente la declaratoria di particolare tenuità, sostenendo genericamente che tale decisione pregiudicasse i loro interessi.
La Corte ritiene tale doglianza inammissibile.
Secondo i giudici di legittimità, l’interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale.
Non è sufficiente affermare in maniera generica che la decisione arrechi un pregiudizio.
Occorre individuare quale specifica utilità pratica deriverebbe dall’accoglimento dell’impugnazione.
Nel caso di specie, le parti civili avrebbero dovuto denunciare l’omessa pronuncia sulle domande risarcitorie.
Non avendolo fatto, difetta l’interesse processuale richiesto dall’art. 568 c.p.p.
La sentenza offre così un’importante indicazione operativa.
Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 173 del 2022, la parte civile che si trovi di fronte ad una sentenza ex art. 131-bis deve verificare attentamente se il giudice abbia deciso sulle domande civili.
L’eventuale omissione costituisce un autonomo motivo di impugnazione che non può essere sostituito da una generica contestazione della particolare tenuità del fatto.
I principi di diritto affermati dalla sentenza
La decisione della Sesta Sezione penale appare destinata ad assumere un ruolo di riferimento nell’interpretazione dell’art. 131-bis c.p.
Dalla motivazione possono essere ricavati alcuni principi di diritto di particolare rilevanza sistematica.
Il primo consiste nell’affermazione secondo cui la causa ostativa prevista dal comma 3, n. 2, dell’art. 131-bis costituisce norma eccezionale e, come tale, è sottratta ad interpretazioni estensive.
Il secondo principio riguarda la posizione degli appartenenti alla polizia municipale.
La loro appartenenza al Corpo non implica automaticamente il possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Tale qualità deve essere verificata caso per caso, secondo la disciplina della legge n. 65 del 1986 e dell’art. 57 c.p.p.
Il terzo principio concerne il momento nel quale tale verifica deve essere effettuata.
La qualifica soggettiva deve sussistere al momento della commissione del fatto.
Eventuali attività investigative svolte successivamente non possono incidere sull’applicabilità della causa ostativa.
Il quarto principio riguarda il riparto dell’onere probatorio.
È il pubblico ministero che deve allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della causa ostativa.
L’imputato non è tenuto a provare la sua inesistenza.
Infine, la Corte riafferma il principio secondo cui il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per introdurre nuovi elementi di prova destinati a colmare carenze istruttorie maturate nel giudizio di merito.
Considerazioni conclusive
La sentenza n. 24069 del 2026 rappresenta una pronuncia di particolare equilibrio.
La Corte evita sia interpretazioni eccessivamente restrittive dell’art. 131-bis, sia applicazioni indiscriminatamente estensive della causa di non punibilità.
Il risultato raggiunto appare pienamente coerente con la volontà espressa dal legislatore nella riforma del 2020.
La limitazione della clausola ostativa ai soli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria costituisce una scelta normativa precisa.
Non spetta all’interprete ampliarne il contenuto attraverso letture analogiche o estensive.
La decisione valorizza, inoltre, il principio di legalità sotto un duplice profilo.
Da un lato, impone una rigorosa interpretazione delle norme eccezionali.
Dall’altro, ribadisce che ogni elemento destinato a limitare un trattamento di favore previsto dall’ordinamento deve essere puntualmente dimostrato.
Di particolare interesse è anche il richiamo al corretto riparto dell’onere della prova.
L’affermazione secondo cui incombe sul pubblico ministero dimostrare la sussistenza della causa ostativa costituisce uno degli aspetti maggiormente innovativi della pronuncia.
Essa rafforza la coerenza sistematica dell’istituto della particolare tenuità del fatto con i principi costituzionali del giusto processo e della presunzione di innocenza.
Sotto il profilo pratico, la decisione è destinata ad incidere significativamente sulla prassi giudiziaria.
Nei procedimenti per oltraggio a pubblico ufficiale commesso nei confronti di appartenenti alla polizia locale non sarà più sufficiente fare riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.
Occorrerà verificare puntualmente:
- se esista il decreto prefettizio attributivo della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- se l’operatore stesse esercitando, al momento del fatto, funzioni di polizia giudiziaria;
- se tali circostanze siano state tempestivamente dedotte e provate nel giudizio di merito.
La sentenza contribuisce così a delineare un’applicazione dell’art. 131-bis coerente con la sua funzione originaria di strumento di proporzionalità della risposta penale.
La particolare tenuità del fatto continua ad operare quale regola generale per i reati di minima offensività, mentre le ipotesi di esclusione rimangono circoscritte ai casi tassativamente individuati dal legislatore e rigorosamente dimostrati nel processo.


