Guida con patente sospesa, anche prima dell’adozione del provvedimento formale di sospensione.

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E’ inapplicabile l’art. 218 comma 6 che, come noto, sanziona la guida in presenza di un provvedimento di sospensione della patente di guida, se il provvedimento formale di sospensione non risulta ancora emesso?

Piuttosto vale la disciplina prevista dall’art. 2016 comma 6 che, parimenti, sanziona la guida durante il periodo in cui la patente è ritirata?

La questione non è di poco conto perchè, come altrettanto noto, per l’art. 216 è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, mentre, nel caso dell’art. 218 è prevista la revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo.

Cass. civ, sez. VI 2, 22/01/2021, n. 1417, ritiene che la guida successiva al materiale ritiro della patente per alterazione alcolica, ancorché precedente l’adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell’autorità amministrativa, configura la violazione prevista dall’art. 218, comma 6, del codice della strada e non quella di cui all’art. 216 dello stesso codice.

La decisione in esame ricorda che, in tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa prevista dall’art. 218, comma 6, del codice della strada si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all’adozione formale del provvedimento del prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l’efficacia.

Circostanza confermata anche da Cass., n. 23457/2011, la quale, ha confermato la tesi che ritiene configurabile l’illecito amministrativo di cui comma 6 dell’art. 218 cit. nei confronti di un soggetto che, in seguito alla contestazione in quella stessa giornata dell’infrazione di cui all’art. 186 del codice della strada, circola senza patente in quanto ritirata dagli agenti, in occasione della precedente contestazione.

 

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