La disciplina delle strade vicinali : private o di uso pubblico? E’ legittima la loro occupazione?

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Un cittadino impugna una ordinanza con la quale il Sindaco gli ha ordinato di astenersi da qualsiasi comportamento che possa recare ostacolo o comunque modificare l’originaria possibilità di pubblico transito 21l Comune.

Il Comune invece impone la rimozione della recinzione per consentire il transito nella strada vicinale, che insisterebbe sulla sua proprietà. Il provvedimento comunale è motivato sostanzialmente con la circostanza che la recinzione impedirebbe il transito su un’area destinata a strada di uso pubblico.

Il Comune per affermare la natura di strada vicinale ad uso pubblico del terreno di proprietà del ricorrente su cui è stata apposta la recinzione, ha evidenziato come il predetto tratto stradale risulterebbe notoriamente utilizzato dalla collettività – sia a piedi che con automezzi prevalentemente ad uso agricolo – da tempo immemore, come dimostrato altresì dalle numerose dichiarazioni di cittadini assunte in relazione al caso di specie. Inoltre il tratto stradale in questione soddisferebbe esigenze di carattere generale giacché, oltre a collegare due strade comunali, farebbe parte di un sistema di viabilità secondaria particolarmente importante per una realtà montana, avente caratteristiche morfologiche peculiari, e sarebbe destinato garantire la migliore fruizione possibile del territorio.

Il TAR Lombardia – Milano, con la sentenza 11 marzo 2016, n. 507, afferma che affinché il diritto di uso pubblico della strada possa ritenersi sussistente “occorre che il bene privato sia idoneo ed effettivamente destinato al servizio di una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato”.

Infatti, la servitù di uso pubblico è caratterizzata dall’utilizzazione da parte di una collettività indeterminata di persone del bene privato idoneo al soddisfacimento di un interesse della stessa.
Caratteristiche indispensabili di questo diritto sono:

1. il passaggio esercitato iure servitutis pubblicae, da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale;
2. la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via;
3. un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile.
In particolare, la destinazione delle strade vicinali “ad uso pubblico”, imposta dal codice della strada (art. 3, comma 1, n. 52) fa sì che queste debbano necessariamente interessare un transito generalizzato, tale per cui, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze (spettante ai proprietari dei fondi latistanti), l’ente pubblico comunale possa vantare su di essa, ai sensi dell’art. 825 cod. civ., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa, onde garantire la sicurezza della circolazione che su di essa si realizza.
Non è dunque sufficiente che l’utilizzo della strada avvenga in favore di proprietari di fondi vicini, né di personale dei consorzi irrigui incaricati della gestione del canale.

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