Sanzioni amministrative: motivazione tra verbale ed ordinanza.

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Fino a che punto l’autorità amministrativa può integrare, quando adotta l’ordinanza ingiunzione, le eventuali carenze di motivazione del verbale con cui si accerta una violazione amministrativa?

Invero la scissione in fasi dei procedimenti sanzionatori pretenderebbe sempre una alterità ed una distanza tra chi accerta e chi irroga sanzioni amministrative.

Il Tribunale di Nuoro, tuttavia, con sentenza del 24 settembre 2015, richiama alla mente un precedente illustre, secondo cui, a determinati e pur limitati fini, è possibile che l’ordinanza – ingiunzione, riempia i “buchi” del verbale di accertamento della violazione.

Dice il giudice, nel caso di specie che: “In materia di sanzioni amministrative vige il principio in virtù del quale l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi non si estende al verbale di accertamento e di constatazione della violazione (Cass., 30 dicembre 2004, n. 24263). L’obbligo in parola sussiste infatti solo in relazione al provvedimento che conclude il procedimento amministrativo nell’ambito del quale il verbale di accertamento, contestazione e sequestro si è formato, potendo quest’ultimo contenere un’indicazione anche non analitica delle circostanze di fatto poste a fondamento della violazione contestata.Nel caso in esame, il provvedimento conclusivo del procedimento è rappresentato dall’ordinanza di ingiunzione e confisca dei beni sequestrati ed è ad esso soprattutto che occorre fare riferimento per la verifica del vizio di motivazione lamentato dal ricorrente”.

Qui il principio:

“Deve inoltre aggiungersi che l’ordinanza conclusiva, ben può in ipotesi colmare eventuali carenze motivazionali del verbale, purché non vengano in considerazione fatti nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto dell’accertamento, anche considerato che oggetto dell’opposizione è il rapporto sanzionatorio, e non solo l’atto conclusivo in sé, per come risultante dagli elementi ritraibili dal provvedimento impugnato e dagli atti ad esso preliminari (Cass., 22 dicembre 2008, n. 29916)“.

Pino Napolitano

pino gennaio 2016

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