Se a seguito di un incidente stradale si formalizza la constatazione amichevole, questa dichiarazione confessoria da parte del danneggiante, non ha valore di piena prova, nemmeno nei suoi confronti, ma è soggetta all’apprezzamento del giudice.
Questo è quanto deciso dalla terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 4536/2016, la quale ha rigettando il ricorso di un uomo che a seguito di un sinistro stradale trascinava in giudizio il responsabile e l’assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni causati alla propria autovettura.
Leggendo la suddetta sentenza, essa è stata promossa a seguito di un incidente stradale, occorso all’autovettura, il cui conducente, ha sostenuto di essere andato ad impattare contro un muro per evitare lo scontro con l’autovettura della controparte.
Le motivazione edotte dai giudici nella decisione si possono ricercare nell’affermazione delle risultanze della consulenza cinematica certificavano che era impossibile ricostruire la dinamica dei sinistro per assenza di dati di riscontro, mancanza di segni di danneggiamento, di cartelli stradali oppure di muri contro cui avrebbe impattato violentemente l’attore Tutto ciò faceva propendere per un giudizio di assenza di prova in ordine alla dimostrazione del verificarsi dei fatto storico.
Non può il danneggiato richiedere, a fronte di una libera valutazione della confessione rispetto alla compagnia assicuratrice, l’estensione alla stessa del valore confessorio.
Infatti la Corte ha affermato che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole dei sinistro ma ciò può estendersi in generale alla confessione del danneggiante, resa dal responsabile del danno proprietario dei veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l’appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Cass, Sentenza n. 12257 del 25/05/2007 ;N. 13019 dei 2006 , N. 9520 dei 2007 , N. 10304 del 2007. La censura di errata valutazione delle prove è inammissibile per richiede una nuova valutazione di fatto che non può essere effettuata dal giudice di legittimità quando la sentenza è sorretta, come nella specie, da una motivazione logica e non contraddittoria.
Come si è visto dalla sentenza, gli Ermellini, hanno confermato il ragionamento seguito dal giudice di merito, il quale ha liberamente valutato la validità della confessione e dichiarato, in mancanza di altri riscontri sulla dinamica del sinistro, l’assenza di prove in ordine alla dimostrazione del verificarsi del fatto storico.
Interessante è l’orientamento giurisprudenziale emesso dalla Corte nella parte: “contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, ma ciò può estendersi in generale alla confessione del danneggiante, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice “.
Questo orientamento ci “insegna” che la dichiarazione confessoria del danneggiante, anche quella contenuta nel modulo di constatazione amichevole, istituzionalmente riconosciuto dalla compagnie assicuratrici, che nel caso di specie il proprietario del veicolo assicurato ha prudentemente compilato, non ha valore di prova piena nemmeno nei suoi confronti, ma è soggetto al giudizio da parte del giudice.
Incidente stradale: confessione volontaria del danneggiante, essa è soggetta al giudizio del giudice.
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