La Cassazione giubila il diritto all’audizione personale, anche in materia di codice della strada; ma solo in apparenza… occhio alle facili semplificazioni.
Onestamente non condivido le letture semplicistiche patrocinate sul web in ordine all’asserita tra l’art. 18 della L.689/1981 e l’art. 204 del D.Lgs 285/1992 (in quanto, in quest’ultima norma, il sub procedimento di audizione ha una specifica disciplina); sebbene le parole della Cassazione, pronunciate da ultimo, dalla Sez. VI – 2, con Ordinanza del 07-08-2019, n. 21146, si prestino, per le esigenze di sintesi, a facili equivoci.
“L’orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancata audizione dell’interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell’ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell’art. 203 C.d.S. avverso il verbale di accertamento, non determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sè, idonea all’accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689 ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. Questo principio – al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio – si è definitivamente consolidato anche per l’effetto di successive pronunce conformi (cfr., ad es., Cass. n. 9251/2010 e, da ultimo, Cass. n. 11300/2018)”.
Nel caso sottoposto alla Sezione il ricorrente era stato invitato ma questi non si era presentato, senza addurre un motivo di salute impeditivo.
Allora, niente di nuovo né di strano; si tratta solo della semantica correttamente valutata dalla Sezione, del comma 1 ter dell’art. 204 CdS, secondo cui: “1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità”