L’articolo 17 bis della Legge 241/1990 ed il silenzio assenso endoprocedimentale.

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L’articolo 3 della Legge 7 agosto 2015 n°124 (in vigore dallo scorso 28 agosto) introduce un nuovo articolo nella Legge 241/1990: si tratta dell’articolo 17 bis, rubricato alla voce “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e  tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”.

Si tratta di una norma destinata a cambiare il rapporto tra le pubbliche amministrazioni, in favore degli interessi dei cittadini ad una risposta sollecita alle proprie istanze.

Prima di ogni commento, comunque sia, partiamo dalla lettura del testo di legge (art. 17 bis L.241/1990):

 “1.Nei casi in cui e’ prevista l’acquisizione  di  assensi,  concerti  o nulla osta comunque denominati  di  amministrazioni  pubbliche  e  di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione  di  provvedimenti normativi e amministrativi di  competenza  di  altre  amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori  competenti  comunicano  il proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Il  termine e’ interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio  assenso,  concerto  o  nulla  osta  rappresenti  esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate  e  formulate  in  modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta e’ reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 

2. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  1  senza  che  sia  stato comunicato l’assenso, il concerto o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le  amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1,  il  Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei ministri,  decide  sulle  modifiche  da  apportare  allo  schema   di provvedimento. 

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche  ai  casi  in cui e’ prevista l’acquisizione di  assensi,  concerti  o  nulla  osta comunque  denominati  di   amministrazioni   preposte   alla   tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e  della salute dei cittadini, per l’adozione  di  provvedimenti  normativi  e amministrativi di competenza di amministrazioni  pubbliche.  In  tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il  termine  entro  il  quale  le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto  o nulla osta e’ di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta  da parte dell’amministrazione procedente.  Decorsi  i  suddetti  termini senza che sia stato comunicato l’assenso,  il  concerto  o  il  nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei  casi in  cui  disposizioni  del  diritto  dell’Unione  europea  richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.”

La norma è destinata ad incidere sulle discipline e sui regolamenti locali, imponendosi una immediata disapplicazione delle regole precedenti e di rango inferiore che disciplinino diversamente la materia dei nulla osta o degli assensi. Valga un esempio riferibile al codice della strada: articolo 23 comma 4: “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”. Posto che, salvo più brevi termini previsti da regolamenti locali in favore dell’interesse del cittadino, entro 60 giorni l’autorizzazione va concessa o negata, la norma di modifica della L.241/1990 ci fa capire come, nel caso in cui occorra il nulla osta per il posizionamento di impianti pubblicitari, il Comune debba assorbire la procedura di acquisizione dello stesso entro detto termine, mandando, con congruo anticipo, rispetto allo scadere dei termini finali, lo schema di provvedimento all’amministrazione tenuta a pronunciarsi. Solo anticipandosi nei tempi, sarà possibile garantire che, entro la scadenza, il provvedimento finale si perfezioni in maniera corretta.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

 

 

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