L’articolo 3 della Legge 7 agosto 2015 n°124 (in vigore dallo scorso 28 agosto) introduce un nuovo articolo nella Legge 241/1990: si tratta dell’articolo 17 bis, rubricato alla voce “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”.
Si tratta di una norma destinata a cambiare il rapporto tra le pubbliche amministrazioni, in favore degli interessi dei cittadini ad una risposta sollecita alle proprie istanze.
Prima di ogni commento, comunque sia, partiamo dalla lettura del testo di legge (art. 17 bis L.241/1990):
“1.Nei casi in cui e’ prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Il termine e’ interrotto qualora l’amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l’assenso, il concerto o il nulla osta e’ reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e’ prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all’articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e’ di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.”
La norma è destinata ad incidere sulle discipline e sui regolamenti locali, imponendosi una immediata disapplicazione delle regole precedenti e di rango inferiore che disciplinino diversamente la materia dei nulla osta o degli assensi. Valga un esempio riferibile al codice della strada: articolo 23 comma 4: “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”. Posto che, salvo più brevi termini previsti da regolamenti locali in favore dell’interesse del cittadino, entro 60 giorni l’autorizzazione va concessa o negata, la norma di modifica della L.241/1990 ci fa capire come, nel caso in cui occorra il nulla osta per il posizionamento di impianti pubblicitari, il Comune debba assorbire la procedura di acquisizione dello stesso entro detto termine, mandando, con congruo anticipo, rispetto allo scadere dei termini finali, lo schema di provvedimento all’amministrazione tenuta a pronunciarsi. Solo anticipandosi nei tempi, sarà possibile garantire che, entro la scadenza, il provvedimento finale si perfezioni in maniera corretta.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo