“Scarico di acque reflue da un esercizio di bar”

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Interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione Penale in ordine allo scarico di acque reflue di un esercizio commerciale adibito a bar.

La Cassazione Penale, Sezione III, con la sentenza n. 27552 del 1 luglio 2015 ha stabilito che lo scarico di acque reflue provenienti da un esercizio di somministrazione alimenti e bevande (nella fattispecie un bar) è equiparato a quello delle acque reflue industriali e, pertanto è soggetto alla relativa autorizzazione.

Il Sig. G. M. aveva avviato a Palermo un’attività di somministrazione tipo Bar, subentrando ad una precedente gestione. A seguito di ispezione era stato accertato che in detto locale veniva effettuato lo smaltimento dei reflui provenienti dalla predetta attività in assenza della prescritta autorizzazione, procedendo a denunciare il titolare all’A. G. per violazione degli artt.  124 e 137 D. Lgs. 152/2006.

            A seguito di condanna con decreto Penale, il Mangano aveva proposto opposizione al Tribunale di Palermo, che, con sentenza del 21 gennaio 2014, aveva confermato la condanna per i reati ascrittigli, confermando la sua responsabilità penale.

Avverso tale decisione, il titolare del bar proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso rigettando i tre motivi di impugnazione presentati.

In particolare, in ordine al primo motivo precisava che:

“…… è equiparato allo scarico di acque reflue industriali anche quello proveniente da un esercizio commerciale che, come quello gestito dall’attuale ricorrente, sia adibito a bar, posto che lo stesso – tenuto conto della attività, sia pure artigianalmente condotta, di preparazione di prodotti per la alimentazione e di piccola ristorazione connaturata alla indicata destinazione commerciale – non è equiparabile per caratteristiche qualitative e quantitative con lo scarico delle acque reflue domestiche (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 maggio 2013, n. 22436; idem, Sezione III penale, 13 ottobre 2011, n. 36982)

Il ricorrente veniva, infine, condannato anche al pagamento delle spese processuali.   

Di seguito si allega copia della sentenza.

 

                                                                                 

C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo

 

 

 

27552/15 442

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

                                                                                      PUBBLICA UDIENZA del 20 gennaio 2015

 

 

Composta dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo Consigliere                              

Dott. GAZZARA Santi Consigliere

Dott. ACETO Aldo Consigliere

Dott. GENTILI Andrea Consigliere

REGISTRO GENERALE n. 15661 del 2014

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

Sul ricorso proposto da: MANGANO Giuseppe, nato a Palermo il 2 agosto 1986;

avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, del 21 gennaio 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione.                      

 

RITENUTO IN FATTO

 

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 21 gennaio 2014, emessa a seguito di tempestiva opposizione a decreto penale, ha dichiarato la penale responsabilità di Mangano Giuseppe in ordine al reato di cui agli artt. 124 e 137 dlgs n. 152 del 2006, per avere effettuato, nella qualità di titolare di un esercizio commerciale denominato “Easy bar”, lo smaltimento dei reflui provenienti da tale locale senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, condanna dolo, di conseguenza, alla pena di giustizia.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Mangano, tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione.

Col primo di essi deduceva la illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale di Palermo nonché la sua contraddittorietà annidate nel fatto che, da una parte il Tribunale riconosce che il Mangano è subentrato nella gestione del ricordato locale pubblico ad altro precedente gestore ma che, d’altra parte, non ritiene che lo stesso, nel subentrare alla precedente gestione, abbia inteso in buona fede dì essere subentrato anche nelle autorizzazioni vantate da tale precedente gestione.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale abbia concesso in suo favore il beneficio della concessione condizionale della pena, sebbene esso non fosse stato da lui richiesto.

Col terzo motivo chiedeva che fosse comunque dichiarata la intervenuta estinzione del reato contestato per prescrizione

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso proposto dal Mangano è inammissibile, stante la evidente infondatezza dei motivi posto a suo sostegno.

Quanto al primo di essi, premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è equiparato allo scarico di acque reflue industriali anche quello proveniente da un esercizio commerciale che, come quello gestito dall’attuale ricorrente, sia adibito a bar, posto che lo stesso – tenuto conto della attività, sia pure artigianalmente condotta, di preparazione di prodotti per la alimentazione e di piccola ristorazione connaturata alla indicata destinazione commerciale – non è equiparabile per caratteristiche qualitative e quantitative con lo scarico delle acque reflue domestiche (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 maggio 2013, n. 22436; idem, Sezione III penale, 13 ottobre 2011, n. 36982), va rilevato che non vi è alcun automatismo nella trasmissione della autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in caso di cessione di attività che comporti il mutamento del soggetto che tale attività gestisca.   

Di ciò ne dà conto lo stesso ricorrente nel momento in cui precisa che, una volta intervenuti gli accertatori presso il suo esercizio commerciale egli, in quanto privo della predetta autorizzazione, si recava immediatamente presso la autorità competente, la quale, verificata, fra l’altro, la autodichiarazione da lui redatta in ordine al possesso del requisito morale di cui all’allora vigente art. 2 legge n. 287 del 1991, nonché la restante documentazione relativa al possesso degli altri requisiti, anche morali e professionali oltre che tecnici, rilasciava la prescritta autorizzazione.

E’, pertanto, di tutta evidenza che non vi è alcuna contraddizione o illogicità nella sentenza impugnata, dovendosi, invece ritenere che la necessità di documentare il possesso di specifici requisiti personali in capo al nuovo gestore, rende impossibile il transito della autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, nel caso di trasferimento della gestione dell’impianto produttivo dei reflui dal soggetto cedente al cessionario contestualmente alla cessione dell’impianto; ciò proprio perché, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, il godimento di tale autorizzazione è subordinato alla titolarità di taluni requisiti personali che deve essere accertata di volta in volta.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, afferente alla nullità della sentenza nella parte in cui con essa è stata disposta la concessione della sospensione condizionale della pena pur in assenza di una specifica richiesta in tale senso da parte del prevenuto, rileva la Corte che siffatta doglianza è inammissibile.

Come, infatti, questa Corte, ha di recente, più volte ribadito, è inammissibile, per difetto dell’interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa ex officio e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162-bis cod. pen., nella parte in cui si decide della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena, in quanto l’art. 5, comma secondo, lett. d), dPR 313 del 2002 – a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010, che ha eliminato la preclusione rappresentata dalla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. – prevede l’eliminazione delle iscrizioni relative a tutti i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, senza più compiere alcun distinguo (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 dicembre 2014, n. 51754; idem Sezione III penale, 28 maggio 2014, n. 21753).

Quanto, infine, al terzo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la pretesa dì vedere pronunziata da questa Corte la estinzione del reato per prescrizione anche se quest’ultima è maturata dopo la pronunzia della sentenza oggetto di ricorso per cassazione, anche esso è inammissibile, posto che la mancata costituzione del rapporto processuale, stante la dichiarata inammissibilità della impugnazione, impedisce a questa Corte di prendere in esame la particolare causa di estinzione del reato, essendo questa maturata successivamente alla definitività della sentenza di appello, da ricondursi temporalmente, stante la inammissibilità del ricorso per cassazione, al momento della sua avvenuta pronunzia.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il   20 gennaio 2015

Il Consigliere estensore ………………..                   Il Presidente ………………………..

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