L’ANAC BLOCCA LA PORTA GIREVOLE TRA POLITICA E DIRIGENZA, IN VISTA DELLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI

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O fai il politico o fai il dirigente! Questo sembra l’ ”aut aut” dettato dal presidente dell’Autorità anti – corruzione con il suo parere n°10 del 22 aprile 2015.

Le situazioni di inconferibilità previste nell’art. 7 [1]del d.lgs. 39/2013, nei confronti di coloro che nell’anno o nei due anni precedenti hanno ricoperto le cariche politiche e gli incarichi ivi indicati, vanno equiparate, ai fini del d.lgs. 39/2013, a coloro che attualmente ricoprono tali ruoli.

Pertanto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), non può essere conferito un incarico dirigenziale nell’amministrazione regionale, neanche nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, ad un componente del Consiglio di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti della medesima regione.

In buona sostanza, quel briciolo di disciplina legislativa regolante il conflitto di interessi nel nostro ordinamento (briciola, in quanto la norma copre solo una minima parte dell’estesa rete di conflitti di interesse che nasce dalla commistione politica/tecnica) comincia a funzionare. Basta –sembra dire l’Autorità- con questi “saldi di riconoscenza” al consigliere comunale pluri-votato, consistenti nell’assegnazione di questo o quell’incarico dirigenziale presso la regione.

Interessante il parere, specie in corrispondenza delle prossime elezioni regionali…..

Pino Napolitano

P.A.sSiamo 



[1] Art. 7  “Inconferibilità di incarichi a  componenti  di  organo  politico  di livello regionale e locale” .
 

1. A coloro che nei due  anni  precedenti  siano  stati  componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con  popolazione  superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma  associativa tra comuni avente la medesima  popolazione  della  medesima  regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della  regione  ovvero da parte di uno degli enti  locali  di  cui  al  presente  comma  non possono essere conferiti:  a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente  pubblico  di  livello regionale;  d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato  in controllo pubblico di livello regionale.  2. A coloro che nei due  anni  precedenti  siano  stati  componenti della giunta o del consiglio della  provincia,  del  comune  o  della forma associativa tra comuni  che  conferisce  l'incarico,  ovvero  a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte  della  giunta  o del  consiglio  di  una  provincia,  di  un  comune  con  popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma  associativa  tra  comuni avente   la    medesima    popolazione,    nella    stessa    regione dell'amministrazione locale  che  conferisce  l'incarico,  nonche'  a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato  di  enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa  regione,  non  possono  essere conferiti:  a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle  amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione  superiore  ai  15.000 abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima popolazione;  b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime  amministrazioni  di cui alla lettera a);  c) gli incarichi di amministratore di ente  pubblico  di  livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato  in controllo pubblico da parte  di  una  provincia,  di  un  comune  con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di  una  forma  associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 3. Le inconferibilita' di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o  ente  di diritto privato in controllo pubblico  che,  all'atto  di  assunzionedella carica politica, erano titolari di incarichi.

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