QUESITO: SANZIONI APPLICABILI PER VIOLAZIONE DIVIETO DI ACCESSO ZTL

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

In una cittadina vicina alla mia città, la Polizia Locale sta sanzionando l’attraversamento del varco di una Zona a Traffico Limitato, e quindi la circolazione in tale zona privi di autorizzazione, applicando l’art. 7 – 1° e 13° comma del C.d.S. Ma non si applica il 1° e 14° comma dello stesso articolo? La cifra della sanzione è diversa…

RISPOSTA

Il 13 dell’articolo 7 del codice della strada recita: “Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338”.

Di contro, il comma 14 del medesimo articolo prevede che: “Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326”.

E’ del tutto evidente che, nel pacifico rispetto del principio di specialità sancito dall’articolo 9 della L.689/1981, al caso indicato nel quesito debba applicarsi la previsione del comma 14 e non quella del comma 13. L’ultimo periodo del comma 14 fu stato aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. quindi, sono ormai 12 anni che la questione interpretativa tra comma 13 e 14 può dirsi risolta, nel senso dell’applicazione della norma speciale e più recente.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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