L’articolo 4, comma 1 Legge 1 agosto 2002, n. 168 recante <<Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale>> prescrive che:
“Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
L’articolo prosegue, al suo comma 4, specificando che:
“Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l’obbligo di contestazione immediata di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
In particolare, l’articolo 2, codice della strada, definisce “strada urbana di scorrimento” (comma 2, lett. d)), la strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12231, del 14 giugno 2016, relativamente ad un accertamento di violazione dell’articolo 142, codice della strada, avvenuto, a mezzo apparecchio fisso, su tratto di strada non chiaramente qualificato ai sensi dell’articolo 4, legge 168/2002, e quindi comportante la conseguente impossibilità ed illegittimità del provvedimento prefettizio di autorizzazione all’installazione di un dispositivo per il rilevamento a distanza della velocità, con ulteriore consequenziale illegittimità del suo impiego e di tutti gli scaturenti successivi verbali ed atti, ha precisato che la discrezionale individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il fermo di un veicolo (ed ove, quindi, può legittimamente evitarsi la contestazione immediata dell’infrazione al C.d.S. quanto alla velocità) non deve mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto stradale.
Solo in presenza di una strada urbana a scorrimento (ovvero “con spartitraffico centrale“) è, quindi, possibile la legittima previsione della mancata contestazione immediata.
Altrimenti, non è possibile installare apparecchi per il rilevamento automatico delle violazioni di cui all’articolo 142, codice della strada, e le violazioni devono essere contestate immediatamente.