Domanda: Per un impianto di stoccaggio di cereali (circa 10 silos grandi), che usa fosfina e che fa anche vagliatura per sementi, è richiesta l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera?
Un tale impianto può essere autorizzato, anche se distante solo 100 metri dal centro abitato?
Risposta:
1. Emissioni in atmosfera
I silos di stoccaggio di cereali non sono esonerati dall’obbligo dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera.
Essi, infatti, non sono espressamente ricompresi negli elenchi (numerusclausus) – Allegato IV – parte prima e parte seconda – alla Parte V – degli impianti e delle attività in deroga di cui all’articolo 272, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 152/2006.
Ergo, sono soggetti all’autorizzazione con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006.
Naturalmente, con l’entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, è richiesta obbligatoriamente l’autorizzazione unica ambientale.
Quest’ultima, però,non contempla anche l’impiego di gas tossici (fosfina), impiegati ai fini della disinfestazione dei cereali.
Per tale attività, vige la disciplina di cui al R.D. n. 147 del 9.1.1927, recante il regolamento speciale per la disciplina dell’impiego dei gas tossici, che rinvia, per gli aspetti sanzionatori, all’art. 58 del TULPS.
2. La distanza delle industrie insalubri dalle abitazioni
Ai sensi dell’art. 216 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (cd. Testo unico delle leggi sanitarie), le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda, quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.
L’azienda che svolge un’attività che prevede l’impiego di gas tossici (fosfina), come nel caso in esame, è da classificarsi industria insalubre di prima classe, ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 – parte prima, punto 70.
Ergo, dovrebbe svolgere la propria attività lontano dalle abitazioni.
Tuttavia, lo stesso articolo 216, al comma 5, ammette un’eccezione: «un’industria o manifattura la quale sia inserita nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato».
Tanto premesso, il Comune potrebbe ritenere ammissibile l’esercizio dell’attività in questione, quantunque poco distante dal centro abitato, solo se ed in quanto venga fornita la predetta prova, unitamente al necessario parere positivo delServizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L.
3. Industria insalubrenon autorizzata
L’art. 216, comma 6, del T.U.L.S. stabilisce: «Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può vietarne la attivazione o subordinarla a determinate cautele».
Nel caso in cui l’azienda già sia in attività, senza aver comunicato (al Sindaco, naturalmente) il suo avvio nel termine stabilito, trova applicazione, per effetto dell’ultimo comma dell’art. 216, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 20,65 a€. 206,60.
Il Sindaco ordinerà, quindi, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, la cessazione dell’attività.