QUESITO
Molto spesso, specie da quando c’è l’omicidio stradale, si sente parlare di colpa cosciente e di dolo eventuale. Potrei capire, in modo semplice, qual’è il criterio che distingue le due cose?
Grazie
RISPOSTA
Il confine tra dolo eventuale e colpa con previsione appartiene, come è noto, alla consolidata giurisprudenza della Cassazione, nel senso che il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente in quanto il primo consiste nella rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto, con accettazione del rischio (e, quindi, volizione) di esso, mentre la seconda consiste nella astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà (quindi, non volizione).
(Sez. 4, n. 28231 del 24/06/2009, dep. 09/07/2009, Montalbano, Rv. 244693; Sez. 4, n. 13083 dellO/02/2009, dep. 25/03/2009, Bodac, Rv. 242979; Sez. 4, n. 11024 del 10/10/1996, dep. 20/12/1996, Boni, Rv. 207333, tutte citate nella sentenza impugnata, nella nota n. 10 in calce alla pagina 23; mentre sulla definizione del dolo eventuale e sui confini di esso rispetto ad altre forme di dolo: Sez. U, n. 3428 del 1991; n. 748 del 1993; n. 3571 del 1996).