Incidente mortale e nesso di causalità

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I giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13123 del 26 marzo 2019 hanno ritenuto che in tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge della disciplina della circolazione stradale non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso.

IL CASO

Un automobilista proponeva ricorso dinanzi alla Corte territoriale di Brescia avverso la sentenza con la quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di quella Città lo aveva condannato in ordine al delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale. La Corte riformava parzialmente la sentenza nel solo trattamento sanzionatorio, dichiarando prevalenti le circostanze attenuanti generiche, già concesse in regime di equivalenza e confermandola nel resto. Il ricorrente, alla guida della sua autovettura decideva di compiere una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una via laterale, ma tale manovra di svolta era vietata e segnalata come tale. Nell’eseguire la  manovra, un autocarro, che seguiva l’autovettura, si spostava a destra per eseguire il sorpasso,  non avvedendosi che sulla traiettoria che aveva occupato sopraggiungeva un motociclo che impattava con l’autocarro ed il motociclista si procurava le lesioni che la traevano a morte. Avverso la decisione, l’automobilista proponeva ricorso per cassazione.

LA DECISIONE

Gli Ermellini ritengono il ricorso è infondato ribadendo che è  ben vero che, in tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, ma che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere. La Corte ritiene meritevole di menzione, e lo  richiama, ai limiti di applicabilità il principio di affidamento, in relazione al quale non è reputata imprevedibile la manovra di un motociclo che, sopraggiungendo dietro al veicolo condotto dall’imputato, aveva tentato, imprudentemente, di sorpassarlo a destra. Più volte, poi, si è affermato che l’eventuale condotta colposa dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica rispetto a quella di altro conducente che abbia ingombrato la strada con il suo veicolo, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l’evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell’ambito della prevedibilità . Inoltre ribadiscono che le disposizioni trovano riscontro, nella sistematica del codice stradale, in altre norme, a loro volta finalizzate ad assicurare la fluidità del traffico e a scongiurare il pericolo di manovre azzardate (eventualmente di sorpasso a destra) da parte di altri automobilisti: si pensi alla norma  che impone agli utenti della strada di non tenere una velocità talmente ridotta da rappresentare un intralcio o un pericolo per gli altri conducenti.

Corte di Cassazione Penale sezione IV, sentenza n. 13123 del 26 marzo 2019

 

 

 

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