La distinzione nell’ambito dell’opposizione a cartella esattoriale: opposizione recuperatoria in senso proprio ed in senso improprio.
Interessante il principio enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. VI – 2 Ord., 06/05/2019, n. 11789) in tema di opposizione alla cartella di pagamento emessa sulla base di verbale di contravvenzione al codice della strada non notificata.
Qui la sezione VI mostra adesione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite (22080/2017) che hanno precisato come la c.d. “opposizione recuperatoria” merita di avere un distinguo, a seconda che essa si riferisca al verbale del codice della strada (opposizione recuperatoria in senso improprio) o all’ordinanza ingiunzione (opposizione recuperatoria in senso proprio), quanto alla omessa notifica dell’atto presupposto.
In materia di carenza della notifica del verbale del codice della strada, quale atto presupposto della cartella esattoriale, la proposizione del giudizio di opposizione recuperatoria non necessita di proposizione di vizi diversi da quelli attinenti alla nullità della notificazione: “il destinatario di una cartella di pagamento emessa in base ad un verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, che si assume regolarmente notificato, ove proponga opposizione, invocando l’annullamento della cartella quale conseguenza della omissione, invalidità assoluta ovvero inesistenza della notificazione del verbale presupposto, non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante detta notifica, non potendo fare valere in tal sede anche vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria”
Quando si lamenta, al contrario, la carenza della notifica dell’ordinanza – ingiunzione, il giudizio recuperatorio deve essere decisamente più complesso e meglio articolato il ricorso, non essendo sufficiente, per la vittoria di lite, la mera allegazione della nullità della notifica. L’”opposizione recuperatoria in senso proprio” implica che il giudizio deve attenere anche al merito l’allegazione dei cui motivi è: “necessaria qualora sia proposta un’opposizione, riconducibile all’art. 6 del cit. d.lgs. n. 150, a cartella di pagamento fondata su un’ordinanza ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, giacché l’emissione di siffatta ordinanza implica che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore il quale, perciò, ha avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell’esercitata pretesa sanzionatoria”.
Ottima indicazione per le amministrazioni che fanno difesa erariale.