L’arco di tempo entro il quale l’ufficio da cui dipende l’addetto all’accertamento deve provvedere alla notifica del verbale di contestazione, ai sensi dell’art. 14 L. n. 689 del 1981 è collegato non già alla data di commissione della violazione, ma al tempo di accertamento dell’infrazione, da intendersi in una prospettiva teleologicamente orientata e quindi non già alla notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma all’acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro della esistenza e della consistenza della infrazione e dei suoi effetti. In buona sostanza, Il Consiglio di Stato (Sez. VI, 24/09/2015, n. 4487) ha in parte annullato la sentenza del TAR Lombardia (Milano, sez. III, 17 gennaio 2012, n. 147) con cui veniva rideterminato l’importo della sanzione irrogata dall’Autorità per l’energia in Euro 1.678.752,00.
In disparte la questione che -viste le cifre in gioco- è puerile oggi dire che l’illecito amministrativo attiene ad un diritto punitivo nano o minore rispetto a quello penale, la giurisprudenza amministrativa sta rendendo evidente come si debba essere attenti nel valutare i termini e le relative decorrenze.
“L’invocato termine di novanta giorni previsto dal comma 2 dell’art. 14 della L. n. 689 del 1981 “inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie – l’attività amministrativa intesa a verificare la esistenza dell’infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione stessa” (in questi termini, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 22 luglio 2014, n. 3896)”.
Pino Napolitano