mercoledì, Ottobre 14, 2026
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Il bagnasciuga conteso: anatomia giuridica di un diritto negato. L’accesso alla battigia

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Con la stagione estiva ormai nel vivo e le spiagge affollate di luglio, si riaccende puntuale una delle dispute più accese e radicate del nostro litorale: la convivenza tra la collettività e i concessionari degli stabilimenti balneari. Troppo spesso, infatti, varcare la soglia di un lido o tentare di godersi una giornata di riposo in riva al mare si trasforma in un tortuoso percorso a ostacoli, costellato di divieti estemporanei, sguardi di disappunto e pretese economiche del tutto illegittime. Esiste una diffusa quanto errata percezione secondo cui lo stabilimento balneare coincida con una proprietà privata a tutti gli effetti; la realtà giuridica, tuttavia, delinea uno scenario profondamente diverso. La spiaggia è un bene pubblico indissolubile che appartiene allo Stato – e, per l’effetto, a ciascun cittadino – ed è incardinata nel Demanio marittimo ai sensi dell’articolo 822 del Codice Civile e dell’articolo 28 del Codice della Navigazione, norme che ne definiscono i caratteri di inalienabilità. La concessione demaniale rilasciata a un privato non ne cancella affatto la natura pubblica, ma la subordina rigorosamente alle prescrizioni contenute nell’atto concessorio, nonché al rispetto scrupoloso delle normative, delle leggi e delle ordinanze specifiche. Conoscere i propri diritti e i correlati doveri rappresenta, dunque, l’unico strumento efficace per scongiurare arbitrii e vivere il proprio tempo libero in assoluta serenità.

Uno dei capisaldi da cui è imprescindibile muovere riguarda la facoltà di raggiungere lo specchio d’acqua. È un’esperienza purtroppo comune: nel tentativo di attraversare l’accesso principale di un lido per fare un bagno o per guadagnare un tratto di spiaggia libera, ci si vede sbarrare il passo da addetti alla sicurezza, tornelli o gestori che pretendono il pagamento di un biglietto di ingresso o, in alternativa, l’ostensione dello scontrino di affitto di un lettino.

Un simile comportamento non è soltanto profondamente deprecabile sotto il profilo civico, ma si configura come un vero e proprio abuso e una palese violazione di legge. Nessun titolare di concessione demaniale possiede l’autorità di imporre un pedaggio sul transito verso il mare, poiché il quadro normativo italiano non lascia spazio a interpretazioni di comodo. La Legge Finanziaria n. 296 del 2006, all’articolo 1, comma 251, lettera e), impone infatti l’obbligo tassativo di “consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. A questo principio si salda l’articolo 11, comma 6, della legge n. 217 del 2011, che ha ribadito con vigore il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia. Anche il Consiglio di Stato si è espresso a più riprese, confermando in via definitiva che il mare resta un bene collettivo. Nel caso in cui ci si imbatta in un gestore intenzionato a fare “muro”, non occorre alimentare sterili contenziosi verbali: la condotta più appropriata consiste nel manifestare la consapevolezza dei propri diritti e, qualora l’ostruzione persista, richiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Per comprendere appieno l’estensione delle nostre tutele, è necessario chiarire la portata di un termine tecnico fondamentale: la battigia. Originariamente mutuata dai criteri di delimitazione geografica dell’articolo 29 del Codice della Navigazione e oggi espressamente protetta dal citato articolo 11 della Legge n. 217 del 2011, la battigia viene identificata come la striscia di sabbia su cui l’onda marina va a infrangersi, il bagnasciuga propriamente detto. Se il diritto di transito e il passaggio per la balneazione sono gratuiti e incontestabili, la situazione si fa lievemente più complessa allorché dal movimento si passi alla sosta. In sintesi, se il Codice Civile e il Codice della Navigazione sanciscono l’appartenenza di tale area allo Stato e le leggi nazionali ne garantiscono la gratuità del passaggio, le Ordinanze delle Capitanerie di Porto tracciano la linea esatta dei cinque metri per preminenti ragioni di sicurezza, fatta salva la riduzione di tale ampiezza in casi specifici e documentati.

In questo alveo, la legislazione statale delega ampi poteri alle amministrazioni territoriali. L’articolo 1, comma 254, della legge n. 296 del 2006 stabilisce che spetti alle Regioni individuare un corretto equilibrio tra le aree assentite in concessione a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili, definendo altresì le modalità e la collocazione dei varchi pubblici necessari. La quasi totalità delle ordinanze balneari comunali e delle Capitanerie di Porto, emanate in virtù del potere regolamentare previsto dagli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione, statuisce un divieto rigoroso: la fascia dei primi cinque metri dalla battigia (che in talune geografie locali o Regioni si riduce a tre metri) deve permanere costantemente sgombra. Questa porzione di arenile è deputata al passeggio della collettività e deve restare libera anzitutto per consentire il transito tempestivo dei mezzi di soccorso. Tale divieto di occupazione permanente riveste carattere universale: si applica ai privati, cui è precluso piantare ombrelloni o stendere teli, e vincola parimenti i concessionari dei lidi, i quali non possono in alcun modo posizionarvi le proprie attrezzature commerciali.

Da ciò promana il quesito più ricorrente: se è vietato collocare l’ombrellone nei cinque metri, è consentito sedersi sul bagnasciuga o adagiare l’asciugamano per il tempo di un tuffo? La legge tutela la “fruizione” della battigia anche al fine di balneazione, senza tuttavia addentrarsi nella declinazione minuta di ciò che costituisca ingombro. È indubbio che una sedia a sdraio o un ombrellone privato posizionati dinanzi alle file del lido intralcino il transito e debbano trovare spazio nella spiaggia libera. Nondimeno, pretendere che un bagnante non possa neppure appoggiare temporaneamente un telo mare ripiegato o i propri indumenti per il tempo necessario a immergersi in acqua rappresenta un eccesso di zelo che sconfina spesso nell’arbitrio. Il buon senso e il rispetto del decoro rimangono i parametri cardinali: muoversi liberamente è un diritto, occupare stabilmente uno spazio sottratto ai servizi del lido impone lo spostamento nell’arenile pubblico attiguo. Resta inteso che, qualora si decida di usufruire dei servizi specifici offerti dallo stabilimento – quali docce, lettini, cabine o servizi igienici –, il corrispettivo economico sia dovuto e legittimo.

Volgendo lo sguardo alle spiagge libere, si riscontra un’ulteriore e censurabile abitudine: la pratica di abbandonare l’ombrellone o le spiaggine sull’arenile al tramonto, al solo scopo di garantirsi la prima fila o la postazione privilegiata l’indomani.

Anche in questo frangente occorre essere categorici: si configura una fattispecie di occupazione abusiva del demanio pubblico. La spiaggia libera deve restare accessibile a chiunque e in qualunque momento, al riparo da prelazioni surrettizie. Non è ammesso lasciare oggetti personali per un tempo prolungato oltre l’orario di balneazione. Le forze di polizia, la Guardia Costiera e la Polizia Locale eseguono regolarmente operazioni di bonifica dei litorali in applicazione dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione e dell’articolo 633 del Codice Penale, interventi che si concludono puntualmente con il sequestro delle attrezzature e la rimozione forzata degli ostacoli. Chi abbandona il proprio materiale durante le ore notturne si espone non solo alla perdita dello stesso, ma anche al rischio di severe sanzioni amministrative e penali per indebita occupazione di suolo pubblico.

Il medesimo principio governa le attività ludiche e le discipline sportive praticate in spiaggia. Non esiste un’unica legge nazionale che disciplini il gioco dei racchettoni, le partite a pallone o il beach volley; la materia è interamente demandata alle Ordinanze Balneari delle singole Capitanerie di Porto e dei Comuni, emanate ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione, che punisce l’inosservanza delle norme di polizia dei porti e delle spiagge. Di norma, le attività che possono arrecare molestia o pericolo alla quiete degli altri bagnanti sono vietate o circoscritte a specifiche fasce orarie e spazi dedicati. Inoltre, l’allestimento di strutture fisse (come il montaggio di una rete da pallavolo dotata di pali stabili) è precluso per la medesima ragione che vieta l’ombrellone notturno: il suolo è pubblico e non può essere oggetto di appropriazione privatistica. Gli stabilimenti balneari possono mantenere campetti di gioco permanenti esclusivamente in virtù di una formale concessione o autorizzazione rilasciata dall’ente gestore (quale il Comune) ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione, debitamente integrata nel perimetro della propria area in concessione; in alternativa, tali strutture possono essere destinate all’uso pubblico all’esterno della concessione stessa, laddove il concessionario ne assuma la cura e la manutenzione tramite apposita convenzione.

 

 

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1 commento

  1. Finalmente qualcuno esperto in materia che ha chiarito in modo soddisfacente argomenti dei quali ognuno si fa le proprie regole di gestione e comportamento.

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