Quesito: Area esterna ad esercizio commerciale adibita a vendita – Chiarimenti su ampliamento di superficie o semplice occupazione

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda: Salve C/te Pezzullo la devo disturbare ancora; questa volta volevo sapere se ha già espresso risposta a quesiti inerenti alla superficie di vendita degli esercizi commerciali che vendono ed esercitano in Regione Campania.

A titolo esplicativo: interessa sapere se la superficie di vendita spazio privato all’aperto antistante l’esercizio di vicinato utilizzato dall’esercente per la vendita con accesso da parte dei clienti, avente merce esposte su strutture mobili;  può considerarsi, ampliamento di  superficie di vendita e quindi sanzionabile in base alla legge Regionale Campania 01/2014, art. 15 comma 2 e art. 57 comma 2.

Distinti saluti.

  1. llo P.  B. PM

Risposta

Non credo sia possibile ipotizzare l’ampliamento della superficie di vendita, perchè trattasi, da quanto scritto, di area all’aperto esterna allo stesso esercizio.

Necessita, però, fare una distinzione tra area pubblica ed area privata esterna al locale.

1^ ipotesi –

In caso di area pubblica, si dovrà accertare se il titolare dell’esercizio sia in possesso di autorizzazione per occupazione di suolo pubblico; in assenza, si dovrà procedere a verbalizzare il soggetto per violazione dell’art. 20 del Codice della strada.

Trova, altresì, applicazione la previsione dell’art. 3, comma 16, della legge 94/2009, ove si dispone che il sindaco, per le strade urbane, ed il prefetto, per quelle extraurbane, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Qualora viene accertata l‘occupazione di suolo da parte di esercizi di commercio o pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, le stesse autorità possono disporre la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine del ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese, se sostenute dalla pubblica amministrazione, o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Si evidenzia che la disposizione, decisamente punitiva per l’occupazione indiscriminata di suolo pubblico per finalità di commercio, si applica senza avviare alcuna diffida ed in modo diretto a seguito dell’accertamento effettuato dagli organi preposti.

In pratica, viene disposto il ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione di eventuali attrezzature, banchi di esposizione e di appoggio, tavoli, sedie, panche etc. e, contestualmente, la sanzione della sospensione dell’autorizzazione, con contestuale chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni, anche se l’operatore commerciale ha dato corso alla disposizione dell’eliminazione dell’occupazione.

Vi è da aggiungere, ancora, che il successivo comma 17 stabilisce che l’ufficio Suap deve applicare la medesima sanzione anche nell’ipotesi in cui sia accertato che l’esercente non adotti provvedimenti finalizzati al decoro ed alla pulizia dello spazio antistante il proprio esercizio, lasciando che il suolo sia sporcato da rifiuti prodotti dalla sua attività.

Si pensi a titolari di esercizi di prodotti alimentari che occupano suolo pubblico lasciando a terra scarti di alimenti quali frutta o verdura; ovvero agli esercizi di somministrazione con gli spazi antistanti divenuti disseminati di recipienti di bibite, carte di prodotti alimentari consumati, tovagliette ed altro, gettati dagli avventori, senza che gli stessi operatori provvedano a ripulire il suolo.

Infine, il comma 18 dispone che gli operatori che hanno accertato la violazione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico per fini commerciali, devono trasmettere copia del verbale elevato al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell’art. 36, del D.P.R. 600/73[2], che stabilisce “I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria civili e amministrativi che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli”.

Giova, da ultimo, ricordare che anche la legge 77/97all’art. 6, sanziona l’occupazione di suolo pubblico, in violazione di regolamento comunale o di leggi, da parte di operatori di commercio a posto fisso e su aree pubbliche, nonché per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Tale disposizione stabilisce che in caso di recidiva nella predetta violazione, il dirigente -responsabile del Suap, che ha rilasciato l’autorizzazione, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni.

 

2^ ipotesi

Qualora, invece, trattasi di suolo privato antistante l’esercizio commerciale, si deve accertare se tale area sia aperta al pubblico passaggio o, viceversa, recintata ed interdetta all’accesso indiscriminato di persone.

Nella prima ipotesi, il titolare dovrà comunque munirsi di autorizzazione e pagare la relativa tassa ai sensi del D. Lgs. 507/93, art. 38, comma 3, che testualmente recita:

“3. La tassa si applica, altresì, alle  occupazioni  realizzate  su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”. In caso di mancato pagamento della tassa, si applicano le sanzioni stabilite dall’art. 53 del  predetto Decreto. Nel caso di area recintata e, comunque, interdetta al pubblico, non occorre alcun permesso, ne è soggetta ad alcun pagamento.

 

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