Il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi

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I giudici della terza sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21080 del 15 Maggio 2019 hanno ribadito il principio in forza del quale non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano illecitamente depositato i rifiuti, in quanto nessun obbligo di controllo può ravvisarsi in carico del proprietario medesimo, mentre gli obblighi di corretta gestione e smaltimento sono posti esclusivamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti medesimi.

LA VICENDA

La Corte territoriale di Milano, riformando la sentenza del Tribunale di Milano, dichiarava non doversi procedere, tra gli altri, nei confronti di un proprietario di un terreno per i contestati reati in tema di gestione di rifiuti, di falso e di abuso d’ufficio in ragione dell’intervenuta prescrizione dei medesimi, confermando peraltro le statuizioni civili già disposte. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione articolato su ben tredici motivi di impugnazione tra i quali lamentava inosservanza delle norme processuali in tema di ordinanza di ammissione delle prove, di inammissibilità della lista testimoniale siccome presentata dal Pubblico Ministero, di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi del Pubblico Ministero nonché di illegittimità della motivazione addotta in ordine alle proposte eccezioni di nullità dell’ordinanza istruttoria.

LA DECISIONE

Gli Ermellini dichiarano il ricorso infondato in quanto ritengono che in materia di rifiuti, il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. L’ordine di ripristino dei luoghi, di cui alle ordinanze sindacali del Comune, era invero correttamente destinato anche alla società proprietaria dell’area tenuto conto della condotta e quindi della sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 192 decreto legislativo 152/2006, se non addirittura della stessa responsabilità diretta nell’abbandono e nel deposito dei rifiuti adeguatamente evidenziate dal provvedimento della Corte territoriale. Inoltre anche in merito ai contestati delitti di falso, il ricorrente ha osservato che i Giudici del merito avevano ipotizzato l’esistenza di un pactum sceleris tra il collaudatore delle opere di urbanizzazione, peraltro scelto dall’Amministrazione comunale ed in tesi autore di una perizia falsa, e gli amministratori della società. Al contrario, alcunché era stato rintracciato al riguardo, ed in realtà il ragionamento dei Giudici meneghini rappresenta solamente un tentativo di risposta al quesito cui prodest, con un presunto ricorso ad una prova logica che invece non è tale non sussistendo alcun elemento di fatto con il quale supportare tale ipotesi

Ambiente scarica Corte di Cassazione Penale sezione III, sentenza n. 21080 del 15 maggio 2019

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