Obbligo di astensione e abuso di ufficio; il singolare caso che nasce da un verbale al codice della strada.
Pure nel contestare una violazione si deve fare attenzione al rapporto con il destinatario.
Nel caso trattato dalla Suprema Corte (Cass. pen. Sez. V, Sent., 17-01-2018, n. 1929 ) si era verificato che un operatore di polizia locale si era visto condannare per abuso d’ufficio anche in relazione alla presunta omissione dall’obbligo di astenersi (nel caso di specie configurabile poiché sussisteva una controversia di carattere civilistico tra il pubblico ufficiale e la persona offesa).
L’operatore di Polizia municipale è dovuto arrivare fino in Cassazione (sostenendo la sua difesa che –se il teorema della Corte d’Appello fosse sensato- occorrerebbe imporre un obbligo di astensione a carico di tutti i pubblici ufficiali nei confronti di soggetti privati cittadini con i quali i primi abbiano qualsiasi tipo di controversia, con la impossibilità anche di accertare reati ovvero di prevenirne la commissione da parte di agenti di polizia nell’esercizio delle loro funzioni) per sentir dichiarare quanto segue: “Sul punto, è già stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l’art. 323 c.p. ha introdotto nell’ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici agenti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, con la conseguenza che l’inosservanza del dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto integra il reato anche se manchi, per il procedimento ove l’agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell’astensione, o ve ne sia una che riguardi un numero più ridotto di ipotesi o che sia priva di carattere cogente (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 14457 del 15/03/2013 Ud. (dep. 27/03/2013) Rv. 255324). Ciò posto, risulta evidente come nella fattispecie concreta oggi in esame non possa certo parlarsi di una situazione di “conflitto di interessi” del pubblico ufficiale, e cioè dell’agente di polizia municipale, nell’azione amministrativa svolta (che si è concretizzata nella elevazione di una serie di contravvenzioni amministrative per violazioni al codice delle strada), atteso che, per un verso, si trattava di un’azione necessitata e doverosa per il pubblico ufficiale dinanzi all’accertamento di una violazione di norme amministrative da parte della odierna parte offesa e che, per altro verso, la semplice esistenza di una controversia giudiziaria tra il pubblico ufficiale ed il cittadino sanzionato non può certo ingenerare una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento dell’azione amministrativa (peraltro doverosa, come detto sopra), come tale implicante un obbligo di astensione da parte del pubblico ufficiale. Va aggiunto, in riferimento più in particolare al terzo profilo di censura, che non è neanche rintracciabile una violazione di legge da parte dell’odierno imputato nella elevazione delle predette contravvenzioni, tanto ciò è vero che i verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada redatti dal vigile urbano non erano stati in alcun modo impugnati dal soggetto sanzionato e dunque le relative sanzione devono ritenersi legittimamente applicate. Ne consegue pertanto la insussistenza già dell’elemento oggettivo del reato contestato sub art. 323 c.p. e la necessità di annullare la sentenza impugnata in parte qua perchè il fatto non sussiste”.
Obbligo di astensione e abuso di ufficio; il singolare caso che nasce da un verbale al codice della strada.
Pubblicità