Il precedente per condanna in sede penale per guida senza patente.

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Il precedente per condanna in sede penale per guida senza patente.

La Corte d’Appello Napoli, Sez. VI, con Sentenza del 20/01/2026, n. 406 conferma che In tema di guida senza patente, ai fini dell’integrazione della recidiva nel biennio, sufficiente a escludere il reato dall’area della depenalizzazione ex art. 5 D.Lgs. 8/2016, è necessario il definitivo accertamento della precedente violazione. È sufficiente l’attestazione del decorso del termine per proporre impugnazione senza che la stessa risulti essere stata proposta, incombendo sull’imputato la prova della pendenza del relativo giudizio.

Nella motivazione si legge che la giurisprudenza di legittimità ritiene infatti sufficiente, ai fini dell’integrazione                   della recidiva nel biennio fondata sulla definitività della precedente infrazione,  anche la semplice attestazione del decorso del termine per proporre impugnazione senza che la stessa risulti essere stata proposta, incombendo sull’imputato la prova della pendenza del relativo giudizio. Così cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 8871 del 28.1.2025: “In tema di guida senza patente, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione ex art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, essendo necessario il suo definitivo accertamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della prova della definitività dell’accertamento, è sufficiente l’acquisizione di un elemento dimostrativo in tal senso, accompagnato dalla mancata deduzione, da parte del ricorrente, di aver impugnato, o di avere richiesto oblazione, avverso la sanzione amministrativa) Cass. Pen., Sez. VII, ordinanza n. 30502 del 10.7.2024: “In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma e sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa”; Cass. Pen., Sezione VII, ordinanza n. 11916 del 14.3.2024: “In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente  di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrentedi elementi contrari”.

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