Articolo 8 del Decreto-legge n. 23/2026: nuova fattispecie penale per la fuga pericolosa all’alt e arresto in flagranza differita modifica all’articolo 192 CDS

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L’articolo 8 del Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 introduce un rilevante intervento in materia di sicurezza stradale, trasformando in delitto la fuga all’alt quando connotata da modalità pericolose e rafforzando gli strumenti processuali a disposizione delle forze dell’ordine.

La norma modifica l’articolo 192 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), inserendo il nuovo comma 7-bis.

Per comprendere la portata della novità, è necessario richiamare il contenuto dei commi 1 e 4 dell’articolo 192.

  • Il comma 1 stabilisce che gli utenti della strada sono tenuti a fermarsi quando viene loro intimato l’alt dagli organi di polizia stradale. L’ordine deve essere impartito secondo le modalità previste dal regolamento (segnali manuali, dispositivi luminosi o acustici, palette, ecc.), e l’obbligo di arresto del veicolo è immediato.
  • Il comma 4 prevede invece l’obbligo, per i conducenti, di fermarsi e consentire le ispezioni o i controlli richiesti dagli organi di polizia, anche ai fini dell’accertamento di violazioni in materia di circolazione, documenti di guida, condizioni psicofisiche o altre verifiche previste dalla legge.

Tradizionalmente, la violazione di tali obblighi comportava una sanzione amministrativa pecuniaria. Con l’introduzione del comma 7-bis, ad opera del novellato articolo 8 del DL 23/2026, invece, si compie un salto di qualità: chi, in violazione dei commi 1 o 4, si dà alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Va precisato che non ogni mancato arresto della marcia, integra quindi il nuovo reato: è necessario che la fuga sia connotata da modalità concretamente pericolose, tali da esporre terzi a rischio. Il legislatore valorizza dunque l’elemento del pericolo per l’incolumità pubblica come criterio selettivo della rilevanza penale.

Alla pena detentiva si affiancano sanzioni amministrative accessorie obbligatorie:

  • la sospensione della patente di guida da uno a due anni;
  • la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Si applicano, per quanto compatibili, inoltre, le disposizioni del Titolo VI, Capo II, Sezione II del Codice della strada, che disciplinano il procedimento e l’esecuzione delle sanzioni accessorie.

Sul piano processuale, l’articolo 8 modifica anche l’articolo 382-bis del codice di procedura penale, introducendo il comma 1-ter. Si prevede che l’arresto in flagranza differita sia applicabile anche al nuovo delitto di cui all’articolo 192, comma 7-bis, quando non sia possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o di tutela dell’incolumità pubblica o individuale. Ciò consente alle forze dell’ordine di procedere all’arresto in un momento successivo al fatto, purché nel rispetto dei presupposti normativi della flagranza differita.

L’articolo 8 realizza quindi una duplice operazione: da un lato, trasforma la fuga pericolosa all’alt in un autonomo delitto punito con pena detentiva significativa; dall’altro, rafforza l’effettività dell’azione repressiva attraverso l’estensione degli strumenti processuali.

Le disposizioni sopra riportate sono entrate in vigore il 25 febbraio 2026, giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale.

DL 23-2026 (1)

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