pubbliche riunioni e manifestazioni, modificando il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e adeguando, in parte, anche il codice penale.
La riforma non introduce nuove fattispecie, ma realizza un profondo riassetto del sistema sanzionatorio, trasformando molti reati contravvenzionali in illeciti amministrativi ed aumentando in modo significativo gli importi delle sanzioni, inoltre attribuisce al prefetto la competenza esclusiva per l’irrogazione.
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 18 TULPS: DAL PENALE ALL’AMMINISTRATIVO
L’intervento principale riguarda l’articolo 18 TULPS, che disciplina l’obbligo di preavviso per le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico di almeno 3 giorni prima al questore del luogo ove avrà sede la manifestazione. Ai sensi del comma 2 è considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. Inoltre giova precisare che le riunioni con carattere politico non rientrano tra quelle disciplinate dall’articolo 18 TULPS.
Mancato preavviso della riunione
Il terzo comma viene modificato sostituendo la precedente pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da 103 a 413 euro con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.
La novità più significativa è l’estensione espressa della sanzione anche ai promotori che organizzano la riunione:
- tramite reti,
- piattaforme e servizi di comunicazione elettronica,
- gruppi chiusi di utenti.
La norma adegua così la disciplina alla dimensione digitale dell’organizzazione delle manifestazioni.
Violazione dei provvedimenti dell’autorità
Il quinto comma dell’articolo 18 viene anch’esso modificato: la precedente pena dell’arresto fino a un anno e dell’ammenda da 206 a 413 euro viene sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 12.000 euro.
Si consolida quindi la scelta di depenalizzare la fattispecie, ma con un sensibile aumento dell’impatto economico della sanzione.
Nuove sanzioni per condotte durante la manifestazione
Dopo il quinto comma vengono introdotte nuove ipotesi sanzionatorie amministrative.
- a) Violazione delle limitazioni alla circolazione o dell’itinerario
In caso di mancato rispetto delle limitazioni alla circolazione o dell’itinerario previsto, quando possa derivarne un pericolo per la sicurezza o l’incolumità pubblica, si applica una sanzione da 1.000 a 10.000 euro.
- b) Ostacolo ai servizi di soccorso
La stessa sanzione da 1.000 a 10.000 euro si applica a chi, nel corso della riunione, intralcia o ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.
- c) Turbativa del pacifico svolgimento della riunione
Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione o il regolare espletamento del servizio di ordine e sicurezza pubblica è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
La sanzione è aggravata da 2.000 a 10.000 euro se la turbativa è posta in essere:
- da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della propria persona mediante l’uso dei mezzi di cui all’articolo 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 ,uso di caschi o altri mezzi atti a impedire l’identificazione;
- oppure da soggetti in possesso degli strumenti o oggetti di cui all’articolo 5-bis della medesima legge, oggetti atti a offendere.
- d) Reiterazione
In caso di reiterazione nel biennio di una delle violazioni previste, oppure di contestazione di tre violazioni, anche diverse nell’arco di cinque anni, le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.
REGIME PROCEDURALE E COMPETENZA
L’articolo 9, del Dl 23/2026 stabilisce espressamente che:
- la competenza ad irrogare le sanzioni spetta al prefetto;
- non è ammesso il pagamento in misura ridotta;
- si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le somme riscosse confluiscono in un apposito capitolo del bilancio dello Stato e sono riassegnate al Ministero dell’interno per finanziare il lavoro straordinario del personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile.
Si ricorda che non si possono applicare le sanzioni sopradescritte a chi prima dell’arrivo dell’autorità o per obbedire ad essa lascia la riunione ai sensi del penultimo comma dell’articolo 18 TULPS.
MODIFICA ALL’ARTICOLO 24 TULPS
Gli articoli dal 20 e seguenti del TULPS, prevedono che qualora nelle riunioni di cui all’articolo 18 TULPS avvengono grida o manifestazioni sediziose che possono ledere l’ordine e la sicurezza pubblica esse vanno disciolte dagli ufficiali di pubblica sicurezza. Ai sensi dell’articolo 23 TULPS qualora l’invito di disciogliere la riunione non produce effetto alla riunione vengono rivolte tre distinte formali intimazioni di discioglimento preannunciate con uno squillo di tromba. L’articolo 24 comma 1 TULPS, prevede che qualora anche le tre intimazioni formali di cui all’articolo 23 rimangono disattese dai partecipanti, gli ufficiali di PS sciolgono la riunione con la forza.
L’articolo 24 del TULPS terzo comma, prevede la sanzione per chi non obbedisce agli ordini di scioglimento, esso viene modificato, dal DL 23/2026, sostituendo la precedente previsione penale con una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro, senza possibilità di pagamento in misura ridotta.
INASPRIMENTO DELL’ARTICOLO 654 C.P.
L’articolo 9 del decreto sicurezza 2026, interviene inoltre sulla sanzione dell’articolo 654, primo comma, del codice penale, aumentando l’ammenda prevista per la pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico.
L’ammenda passa da 103–619 euro a 400–2.400 euro, con un evidente rafforzamento della risposta sanzionatoria.
ENTRATA IN VIGORE
Anche l’articolo 9 è entrato in vigore il 25 febbraio 2026, giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale.



