La Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II Ord., 22/01/2019, n. 1661) ci ricorda che la validità della sanzione amministrativa irrogata per eccesso di velocità accertato attraverso un dispositivo di rilevamento elettronico è subordinata alla circostanza che la presenza di tale dispositivo sia stata preventivamente segnalata. Tale necessità, peraltro, in mancanza di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non esige che la presenza della segnaletica di preventiva informazione sia anche indicata, a pena di nullità, nel verbale di contestazione a condizione, però, che di tale segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.
In buona sostanza: utile ma non indispensabile ripetere nel verbale che la segnaletica di preavviso del dispositivo di rilevazione era stata posta in sede.