Cannabis sativa, si può vendere.

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La Sesta sezione della Corte di cassazione (Sez. VI, Sentenza n. 4920 del 31/01/2019) ha affermato che dalla liceità della coltivazione della cannabis sativa L., alla stregua della legge 2 dicembre 2016, n. 242, discende, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione al dettaglio dei relativi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0.6 %, che pertanto non possono più essere considerati sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto insussistente il requisito del “fumus” del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla commercializzazione di infiorescenze di cannabis sativa contenenti THC con un valore medio inferiore allo 0,6%).

la sentenza epigrafata, se da una parte esclude che la condotta integri la violazione del DPR 309/1980, non risolve il tema del consumo umano, che resta -allo stato- ancora pendente.

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