L’attenuante dell’integrale riparazione del danno non si applica alla fuga dal luogo del sinistro.

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In tema di circolazione stradale, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione (Sentenza n. 5050 del 01/02/2019) ha affermato che la circostanza attenuante dell’integrale riparazione del danno non è applicabile ai reati di fuga e di omissione di soccorso, trattandosi di reati di pericolo.

I due reati contemplati dall’art. 189 del Codice della strada sono reati volti alla tutela della solidarietà sociale; da qui discende che un’impostazione fondata sul danno è deviante e non coerente con la logica sottesa alla norma qui in esame.

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