Tempi duri per i progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (nonché per i progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187) da finanziarsi con i proventi di cui all’articolo 208 del codice della strada.
Astratta fattibilità, ma limiti rigorosi nella prassi della Corte dei Conti.
Corte dei Conti, sezione Piemonte, Delibera n. 34/2014
La consolidata giurisprudenza contabile è orientata a ritenere che le risorse previste dall’art. 208 del Codice della Strada destinate a retribuire, a qualsivoglia titolo, il personale della Polizia municipale:
- rientrino fra la spese di personale che devono essere conteggiate ai fini della verifica dell’osservanza della previsione contenuta nell’art. 1, co. 557 della legge finanziaria per il 2007.
(Cfr. Del. Sez. Piemonte n. 89/2012)
- non possano escludersi dal tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 2bis, del D.L. n. 78/2010
(Cfr. anche delibere: SS.RR. n. 51/2011; Sez. Piemonte n. 257/2012; 259/2012).
Corte dei Conti, sezione Abbruzzo, Delibera n. 379/2011
Emerge in modo evidente dalla lettura dell’articolo 208 come il fine esclusivo della norma sia la tutela della sicurezza stradale …dal comma 5-bis non emerge alcuna finalità di incentivazione del personale dipendente degli enti indicati all’articolo 208 (regioni, province e comuni).Pertanto è da escludere l’integrazione del fondo destinato al salario accessorio ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. k), del C.C.N.L. Di contro le risorse derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada possono integrare il fondo per il salario accessorio, per la quota vincolata indicata dall’articolo 208, ai sensi o dell’articolo 14, comma 2 (lavoro straordinario) o dell’articolo 15, comma 5, del C.C.N.L. citato, con i limiti e le precisazioni che seguono:
Occorre (tra l’altro) che i progetti di potenziamento del servizio “attivino effettivamente nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un reale accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse. Al riguardo, occorre dimostrare in modo puntuale e rigoroso che si tratta di attività effettivamente nuove e non della riproposizione sotto altre forme di interventi già attuati in via regolare in precedenza. In caso contrario, si avrebbe una corresponsione indebita di emolumenti”.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo