Ho terminato i punti….mi obbligano a revisione della patente….chi decide il mio ricorso?

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Nel caso di esaurimento dei punti sulla patente e obbligo di sottoporsi a esame di idoneità tecnica, a chi fare ricorso? Al giudice ordinario o a quello amministrativo? La parola alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Tizio propone ricorso al Giudice di Pace avverso il provvedimento emesso dal competente Ufficio della Motorizzazione Civile per la revisione della patente di guida sul presupposto della perdita totale del punteggio originariamente assegnatogli, con ordine di sottoporsi, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, all’esame di idoneità tecnica teorico-pratico, pena la sospensione della patente a tempo indeterminato.

L’adito Giudice di Pace, e così anche il Tribunale, in secondo grado, ritenendo che la fattispecie concreta dovesse essere ricondotta in quella astratta delineata all’articolo 128, codice della strada, dichiaravano il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 21 settembre 2015, n. 15573, precisa che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti” (Cass., S.U., n. 20544 del 2008), sicchè essi, ai sensi degli artt. 204 bis e 205 C.d.S., e art. 216 C.d.S., comma 5, rientrano nella competenza del giudice di pace (Cass., S.U., n. 9691 del 2010).

A tale generale devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario non si sottraggono neanche i provvedimenti adottati dall’amministrazione per effetto della perdita dei punti della patente di guida.

L’articolo 126bis, comma 6, codice della strada, statuisce che “alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’art. 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di ameno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento”.

Nel caso di specie, per effetto dell’azzeramento dei punti, l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile ha disposto la sottoposizione del conducente a revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

Il provvedimento in questione si configura come atto dovuto e partecipa della medesima natura propria della disciplina posta dal codice della strada con riguardo alla c.d. “patente a punti”, costituendo la conseguenza della definitiva perdita della dotazione di punti a disposizione del titolare della patente di abilitazione alla guida. Da qui la affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

A differenza dell’articolo 128, il citato articolo 126 bis, comma 6, non attribuisce alla Motorizzazione Civile la facoltà di disporre, ove lo ritenga opportuno, l’esame di idoneità tecnica; piuttosto, pur richiamandone la procedura, configura l’ordine di sottoposizione a tale esame in termini di atto vincolato che la Motorizzazione civile deve adottare per il sol fatto che si sia verificato il fatto costituito dalla perdita totale dei punti della patente, senza che alcun apprezzamento in merito alla opportunità di tale provvedimento possa essere compiuto dall’Ufficio chiamato ad adottarlo.

Si conferma, quindi, che il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l’opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, articolo 7, comma 4.

 

 

di Marco Massavelli

 

 

 

 

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