GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: VA SEQUESTRATO E CONFISCATO ANCHE IL VEICOLO IN COMPROPRIETA’

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In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica c.d., “grave”, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), sesto periodo, codice della strada: “Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.
La richiamata norma di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) prevede, quindi, come obbligatoria la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

E la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 12 ottobre 2015, n. 40957, ha statuito l’obbligatorietà dell’applicazione della confisca anche per il caso in cui il veicolo sia in comproprietà tra l’autore del reato e un altro soggetto.

Il giudice deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria, ed a nulla rilevando se eventualmente il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro: in tal caso il Prefetto svolge un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale.

L’appartenenza non in esclusiva proprietà a terza persona del mezzo non ne esclude la possibilità di confisca in quanto sia la lettera che la ratio della disposizione conducono ad escludere che la comproprietà con un terzo estraneo, del veicolo condotto dall’imputato in stato di ebbrezza, sia d’ostacolo all’applicazione della misura stessa, in quanto nel solo caso in cui integralmente il veicolo appartenga ad un terzo, la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità e nell’uso dello stesso può dirsi attenuata, rimanendo al contrario integra in caso di comproprietà, non essendo il terzo – neppur formalmente – titolare di un “esclusivo” ius excludendi alios

E’ stato anche precisato che in tema di guida in stato d’ebbrezza, è assoggettabile a confisca il veicolo ricompreso nella comunione legale, in quanto la presunzione assoluta di pericolosità insita nella disponibilità del bene rimane integra nel caso di comproprietà con una persona estranea al reato (sez. 4, n. 9460 del 28.11.2012 dep. il 27.2.2013).

Operativamente, quindi, nel caso in cui si accerti che il veicolo è in comproprietà tra il conducente in stato di ebbrezza “grave” (art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s.) e un altro soggetto, il veicolo dovrà comunque essere sottoposto a sequestro amministrativo, secondo quanto previsto dall’art. 224-ter, c.d.s.

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