La guida di un ciclomotore senza patente da parte di un soggetto sottoposto a misure di prevenzione ricade sempre nelle previsioni dell’articolo 116, codice della strada e non costituisce reato di cui all’articolo 73, decreto legislativo n. 159/2011.
E’ il principio stabilito dalla Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 28 dicembre 2018, n. 58468.
Codice della strada | Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 |
Art. 116. Patente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore. 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.110,00 a euro 30.660,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. | Art. 73. Violazioni al codice della strada 1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. |
Fino al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, portante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», la condotta del sottoposto alla misura di prevenzione che conduce un veicolo senza essere in possesso della patente era sanzionata dall’articolo 6, legge n. 575 del 1965, secondo il quale: «nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, ai sensi dell’articolo 82 e dell’articolo 91, secondo e terz’ultimo comma, n. 2) del decreto presidenziale 15 giugno 1959, n. 393, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione».
Il nuovo articolo 73, decreto legislativo n. 159/2011, in perfetta continuità normativa, ha previsto che: «nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale».
Si noti che la condotta in discorso, già punita dall’articolo 6, legge n. 575/1965, e ora sanzionata dall’articolo 73, decreto legislativo n. 159/2011, pur poggiando su un elemento comune alla violazione del codice della strada, è dotata di autonoma forza incriminatrice tanto che si è affermato che «la guida senza patente, pur dopo la depenalizzazione disposta con l’art. 116 del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285, continua a integrare ipotesi di illecito penale allorché sia posta in essere da persona alla quale sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione» (Sez. 1, n. 13626 del 18/02/2003).
La precisazione non è ultronea in quanto la condotta di guida senza patente prevista dal codice della strada non è oggi più prevista dalla legge come reato a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, decreto legislativo n. 8/2016, che ha trasformato in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 116, comma 15, codice della strada.
Conclusivamente, sul punto, deve essere ricordato il costante orientamento di legittimità secondo il quale «dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia), il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell’art. 73 del medesimo D.Lgs. n. 159, norma quest’ultima da considerarsi speciale rispetto all’art. 116 C.d.S» (Sez. 1, n. 27828 del 13/06/2013).
Ciò premesso, deve escludersi che la conduzione di un ciclomotore (cilindrata inferiore a 50 cm3), costituisca la violazione dell’articolo 73, decreto legislativo n. 159 del 2011, come pure della previgente incriminazione prevista dall’articolo 116, cod. strada (Sez. 4, n. 23631 del 19/04/2012), perché la fattispecie incriminatrice fa univoco riferimento alla conduzione degli autoveicoli e dei motoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida.
In applicazione, perciò, del principio di tassatività la conduzione di ciclomotore da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, è sanzionato esclusivamente a norma dell’articolo 116, codice della strada, in quanto la conduzione di ciclomotore non è prevista dalla disposizione dell’articolo 73, decreto legislativo n. 159/2011.