I giudici della sesta sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31136 del 3 dicembre 2018 hanno ribadito il principio che nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio.
LA VICENDA
Un signore si vedeva rigettata, dal Tribunale di Grosseto, la domanda nei confronti della proprietaria di un’azienda agricola per vedersi restituire una somma, a suo dire, versata a titolo di mutuo. Interponeva appello ma la Corte territoriale di Firenze lo dichiarava inammissibile per l’inesistenza e/o nullità della notificazione dell’atto di citazione in appello essendo incorso nella decadenza ex art. 327 codice di procedura civile. Segnatamente la territoriale ha ritenuto nulla e/o inesistente la notifica della citazione in appello, in quanto nella stessa era contenuto l’erronea indicazione del prenome del destinatario. Motivo per il quale il plico era stato rinviato al mittente. Anche avverso questa decisione veniva proposto ricorso per cassazione nel quale si deduceva la nullità della sentenza in quanto la Corte di Appello erroneamente aveva dichiarato l’inammissibilità per decadenza e ritenuto impossibile la sanatoria dell’atto di appello ex art. 164 citato codice di procedura.
LA DECISIONE
Gli Ermellini accolgono il ricorso in quanto secondo un recente orientamento l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cuoi venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità. Nel caso de quo la Corte nel verificare il comportamento tenuto dal notificatario pur avendo preso atto del fatto che, a causa dell’erroneità del prenome, la notifica richiesta non aveva raggiunto lo scopo, richiamando precedenti ha fissato il principio di diritto per il quale nel caso in cui òa notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del èprocedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalladata della iniziale attivazione del mprocedimento, semprechéla ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenzaper vnire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioniulteriori conseguentemente necessarie.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 555 del 2015, pubblicata in data 03.06.2015, rigettava la domanda proposta da Ulrich Pfeiffer nei confronti di Rahel Kimmich (quale proprietaria dell’azienda agricola), per la restituzione della somma di C 30.000,00, a suo dire versata a titolo di mutuo, condannandolo anche alla rifusione delle spese. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 7637 del 2016, pubblicata 1’11.05.2016, dichiarava inammissibile l’appello proposto da Pfeiffer Ulrich per l’inesistenza e/o nullità della notificazione dell’atto di citazione in appello essendo incorso nella decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. Avverso la sentenza della Corte distrettuale, Ulrich Pfeiffer propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo di ricorso. L’intimata non ha svolto difese. Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa. -ktteso che: l’unico motivo di ricorso (con il quale è dedotta la nullità della sentenza per vizio in procedendo, ex art. 360 c. 4 c.p.c) è fondato. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per essere Pfeiffer incorso nella decadenza di cui all’art. 327 c.p.c, ritenendo impossibile la sanatoria dell’atto di appello ex art. 164 c.p.c.. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto la nullità della notifica della citazione in appello, in quanto la stessa conteneva l’erronea indicazione Ric. 2016 n. 28877 sez. M2 – ud. 21-03-2018 -2- Corte di Cassazione – copia non ufficiale del prenome del destinatario (con conseguente rinvio del plico al mittente), e ciò ne comportava la nullità e/o inesistenza. Secondo recente orientamento di questa Corte a Sezioni Unite (sent. 20 luglio 2016 n. 14916) l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Nella specie il giudice di merito ha accertato che l’atto di appello non è stato notificato per l’incertezza nell’indicazione del nome del difensore di una delle parti, avv. Roberto Cerboni, anziché avv. Alessandro Cerboni, come risulta dall’avviso di accertamento, che non può costituire motivo di nullità se dal contesto dell’atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l’identificazione di tutte le parti per poter effettuare la consegna dell’atto alle giuste parti. In tal caso, infatti, la notificazione era idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tendeva e l’apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che poteva essere agevolmente percepito sia dal postino sia dall’effettivo destinatario, interpellato dal primo (come emerge dalla stessa -3- Ric. 2016 n. 28877 sez. M2 – ud. 21-03-2018 Corte di Cassazione – copia non ufficiale annotazione riportata nella relata, da cui si evince che il plico inizialmente è stato consegnato alla dipendente dello studio Cerboni, Elena Martellacci, per essere poi ritirato dallo stesso postino che ha barrato l’indicazione, riportata, infine, la diversa voce “per irreperibilità del destinatario”). Ne consegue che l’esclusione dell’imputabilità di un errore a carico del ricorrente permetteva di passare all’esame della seconda questione, consistente nel verificare il comportamento tenuto dal Pfeiffer dopo aver preso atto del fatto che, a causa dell’erroneità del prenome, la notifica richiesta non era andata a buon fine (in tal senso, v. Cass., Sez. Un., n. 14594 del 2016). Infatti questa Corte a Sezioni Unite (sentenza 24 luglio 2009 n. 17352) ha fissato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l’onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.” Nella specie è certo che il ricorrente ha provveduto a richiedere alla prima udienza il rinvio onde poter riprendere l’attività di notificazione, a suo dire appreso in quella circostanza l’esito negativo della prima richiesta, e dunque la Corte di merito, facendo applicazione dei criteri dell’immediatezza dell’iniziativa e della sollecita diligenza nello svolgimento delle conseguenti attività, avrebbe dovuto accertare la tempestività della richiesta alla luce dell’orientamento sopra richiamato (cfr Cass. Sez. Un. n. 14594 del 2016 cit.), prima di adottare il provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 291 c.p.c., -4- Ric. 2016 n. 28877 sez. M2 – ud. 21-03-2018 Corte di Cassazione – copia non ufficiale essendo mancata, per vero, ogni verifica in tal senso da parte del giudice dell’impugnazione. In conclusione, va accolto il ricorso principale, assorbito l’incidentale; la sentenza impugnata va quindi cassata ed il giudizio rinviato, per nuovo esame della vicenda alla luce dei principi sopra illustrati, a diversa Sezione della Corte d’appello di Firenze, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P . Q . M . La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 21 marzo 2018.