Gli ausiliari del traffico si possono insultare… se ci fanno la multa

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L’ausiliare del traffico è un pubblico ufficiale?

L’articolo 357, codice penale, identifica i pubblici ufficiali come coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, intendendo, in particolare, pubblica, la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Relativamente alla specifica figura dell’ausiliario del traffico, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 22 febbraio 2016, n. 6880, ha evidenziato che tale soggetto, nell’atto dell’accertamento e contestazione delle violazioni attinenti al divieto di sosta nella aree oggetto di concessione – e cioè nell’ambito dell’esercizio dei compiti che gli sono espressamente attribuiti ai sensi dell’articolo 17 comma 132, legge n. 127/1997 come interpretato dall’articolo 68, legge n. 488/1999 – riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Ai sensi dell’articolo 358, codice penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si deve rilevare quindi come l’ausiliario del traffico non rivesta la qualifica che identifica il soggetto passivo tipico della condotta di oltraggio incriminata dall’art. 341-bis c.p., e cioè l’essere un pubblico ufficiale.

Conseguentemente gli insulti rivolti all’ausiliario da parte del cittadino sanzionato, eventualmente, integrano la fattispecie dell’ingiuria, che, con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è ora sanzionata con la sanzione pecuniaria civile da 100 euro a 8000 euro.

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5 Commenti

  1. Nonostante tale normativa chiarisca in maniera definitiva che l’ausiliare del traffico è pubblico ufficiale, in quanto l’avviso di accertamento da loro redatto è atto pubblico, in tanti hanno cercato di far affermare il contrario, ragion per cui della vicenda è stata investita la Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 157 del 2001 ha fatto chiarezza anche su questo dubbio, rigettando la questione di legittimità costituzionale e statuendo che “il legislatore ordinario può prevedere che l’autorità amministrativa possa attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato il servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso largo, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sia utile per il migliore

  2. svolgimento dello stesso servizio”.
    La suddetta pronuncia del Giudice delle leggi ha stabilito che gli ausiliari del traffico nominati dal Sindaco sono pubblici ufficiali, indipendentemente dal fatto che siano legati o meno alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro pubblico o privato, e i loro atti hanno la stessa validità di quelli redatti dagli altri organi di polizia stradale elencati all’art. 12 del Codice della Strada. Infatti, l’art. 357 del Codice Penale collega la qualifica di pubblico ufficiale non al rapporto che lega il soggetto con la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell’attività esercitata dal soggetto agente.

  3. Inoltre faccio notare che per la qualifica di pubblico ufficiale non rileva la posizione di dipendente di una pubblica amministrazione, bensì si deve avere riguardo per l’effettiva attività svolta. Anche il meccanico dell’officina autorizzata MCTC mentre ti stampa il tuo bel foglio di collaudo IN NOME E PER CONTO della MCTC è Pubblico Ufficiale, perchè estende il potere certificativo proprio dello Stato, in concessione al privato (c’è una sentenza in tal senso del Tribunale di Bergamo).Poi ricordo che il potere di ACCERTARE..CON POTEVO DI FIRMA AUTORITATIVA non può averlo L’INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO! Il potere autonomo c’è l’ha solo ed esclusivamente il PUBBLICO UFFICIALE almeno che ci stiamo inventando qualcosa non previsto dalle leggi vigenti

  4. In effetti la disciplina normativa in riferimento alle qualifiche e ai poteri degli ausiliari del traffico non è chiarissima: sono intervenute infatti circolari ministeriali, sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale che, ina alcuni casi, hanno sostenuto interpretazioni divergenti……sarebbe opportuno che fosse data una unica interpretazione …..nel frattempo dobbiamo fare i conti con le diverse versioni, tenendone conto nella nostra quotidiana attività operativa

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