Social network e divieto di detenzioni di armi.

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Umberto Eco, con un’affermazione più che condivisibile, ricordava che i social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Il dramma di Internet, però, è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità.

E che ciò sia vero, ne è prova che finchè si limitano a pontificare sulle umane questioni, nessun problema, ma le conseguenze potrebbero essere nefaste laddove fanno sfoggio di sè, semmai impugnando una pistola o inneggiando all’utilizzo di armi per non meglio specificate ragioni di autodifesa.

In tali casi, infatti, anche ciò che è inserito nel profilo facebook può giustificare l’emissione del divieto di detenzione di armi e munizioni.

Come può non tenerne in considerazione il Prefetto quando il soggetto, con riguardo al tema dell’uccisione di cani allo scopo di commettere furti nelle abitazioni della zona, pubblica sul “prolifo Facebook” una sua foto che lo ritrae con una pistola in pugno e con l’invito a farne uso.

Qual è la valutazione che la P.A. deve fare nell’ambito della più generale tutela della collettività? Meglio ancora, la discrezionalità della stessa P.A. può ritenere valutabili anche quei comportamenti che, pur non integrando responsabilità penali, facciano ritenere che sia venuto meno il requisito dell’affidabilità?

Secondo Tar Perugia, sez. I, 19/02/2016, n. 123,  la circostanza, costituente il nucleo fattuale della motivazione provvedimentale, che nel profilo facebook si faccia riferimento a forme di “autotutela” della proprietà privata e sia pubblicata una foto con la pistola in pugno e l’invito a farne uso costituisce un elemento di valutazione, da parte dell’Amministrazione, non incongruo od illogico, tale dunque da non superare il limite sistemico del sindacato giurisdizionale consentito al giudice amministrativo.

Di conseguenza, in tale quadro, il controllo effettuato dall’Autorità di pubblica sicurezza viene ad assumere connotazioni particolarmente pregnanti e severe e spetta al prudente apprezzamento di detta Autorità l’individuazione della soglia di emersione delle ragioni impeditive della detenzione degli strumenti di offesa.

In ultimo, anche il singolo episodio, preso come riferimento per la motivazione del divieto, fonda il potere dell’Amministrazione, che non è sanzionatorio o punitivo, ma è di natura cautelare e finalizzato a prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, ragione per cui non occorre un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente la sussistenza di una o più circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.

Forse, in questo caso, Eco aveva torto. Ben vengano gli eccessi dei social media, se poi vengono utilizzati ad evitare guasti ben peggiori di una cretinata fatta passare per una verità assoluta.

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