Per capire quale sia la latitudine applicativa del comma 3 ter dell’articolo 219 del codice della strada, ci si deve rivolgere al Giudice Ordinario e non al TAR; questo ci dice il TAR del Lazio, con la sentenza n°9894 del 25/9/2917.
Nella fattispecie sottoposta a tale Collegio, si controverteva, infatti, sull’esatta applicazione dell’art. 219, comma 3ter, c.d.s. secondo cui “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222”.
Il provvedimento prefettizio che aveva dato causa ala faccenda, applicando la norma de qua, aveva fatto decorrere il termine dei tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza anziché dal momento in cui era stato accertato il reato.
Nel merito, tuttavia, ai giudici amministrativi la questione non interessa poiché, l’attività in parola costituisce “esercizio di attività vincolata rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso, già Tar Lazio, III ter, 19 febbraio 2015, n. 3817)”.
La sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario è stata, peraltro, autorevolmente affermata dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione che nella sentenza n. 10406/2014 hanno avuto modo di chiarire che: – secondo l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2446 del 2006, la domanda rivolta a denunciare la illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario; – “Ai fini, poi, della individuazione del giudice funzionalmente competente, deve sottolinearsi che il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 C.d.S., viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell’irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22-bis poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell’insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell’art. 9 c.p.c. (v. Cass., Sez. 2, ord. n. 22491 del 2010)”. (Cass. civ. Sez. Un., 14 maggio 2014, n. 10406).