Droga nel veicolo e revisione della patente.

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Il ritrovamento di droga su autoveicolo non può, in assenza di altri, elementi assurgere di per sé a fatto idoneo ad ingenerare ragionevoli dubbi sulla persistenza dell’idoneità psico fisica alla guida ai fini dell’applicazione della misura della revisione della patente di cui all’art. 128 del Codice della Strada.

In questi termini si è espresso il T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 27/06/2017, n. 490 che ha accolto il ricorso di un cittadino, contro il provvedimento di revisione della patente.

Secondo il Collegio: “Per giurisprudenza costante – da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi – la misura della revisione della patente di guida di cui all’ art. 128, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è ampiamente discrezionale e ha natura non già sanzionatoria bensì preventivo/cautelare, potendo essere fondata anche su semplici dubbi circa la persistenza della idoneità tecnica, conseguenti ad un fatto commesso alla guida di un autoveicolo, e non è legata all’accertamento giudiziale definivo della responsabilità del destinatario (ex multis T.A.R. Marche, 10 ottobre 2013, n. 666; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 13 settembre 2016, n. 917; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 20 ottobre 2016, n. 4805 ). Presupposto perché sorgano i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisico/psichico prescritti o dell’idoneità tecnica è il riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze (illecite) dei fatti presi in esame (T.A.R. Umbria, 23 marzo 2016, n. 263)”.

Tanto premesso, nel caso di specie i dubbi sulla persistenza dei requisiti sono sorti unicamente dal mero rinvenimento di sostanze stupefacenti in autoveicolo su cui il ricorrente si trovava occasionalmente, senza dunque accertare alcun collegamento tra la revisione e fatti commessi alla guida dell’autoveicolo e senza alcuna verifica in merito all’avvenuta assunzione da parte del ricorrente delle suddette sostanze. Se la revisione, quale misura preventiva, può essere disposta anche per episodi diversi dai sinistri stradali, essi devono dimostrare, secondo un procedimento deduttivo privo di vizi logici, ragionevoli dubbi sulla persistenza della idoneità psico-fisica alla guida, non essendo sufficiente il mero sospetto o labili indizi di pericolosità, dovendosi dare alla norma una interpretazione pur sempre costituzionalmente orientata e in armonia con la tutela dei diritti fondamentali della persona. Il ritrovamento di droga su autoveicolo, per altro non di proprietà dell’interessato, non può in assenza di altri elementi assurgere di per sè a fatto idoneo ad ingenerare ragionevoli dubbi sulla persistenza dell’idoneità psico-fisica alla guida ai fini dell’applicazione della misura della revisione di cui all’art. 128 del codice della strada, non essendo fornito di alcun riscontro nemmeno indiziario il consumo di sostanze stupefacenti da parte del P., idoneo in ipotesi a fungere da presupposto per la revisione (T.A.R. Puglia Lecce sez. I, 21 febbraio 2013, n. 387; T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 7 giugno 2012, n. 180).

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