Omicidio stradale e causalità nella colpa.

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L’aver oggettivamente causato la morte di un uomo a seguito di un sinistro stradale non implica necessariamente la penale responsabilità, dal momento che la rimproverabilità della condotta esige quantomeno la rappresentabilità della verificazione dell’evento naturalistico (in ipotesi ‘non voluto’) e la violazione di una regola cautelare posta (però) proprio al fine di evitare la verificazione di eventi del tipo di quelli oggetto di accertamento nel processo. Ai fini dell’addebito di penale responsabilità inteso quale “rimproverabilità” per (e della) condotta occorre verificare se la regolare cautelare violata (in questo caso una regola di prudenza generica eppur specificata in una norma del Codice dellaStrada, comunque non esaustiva) fosse finalizzata ad evitare eventi del tipo di quello verificatosi in concreto.

Con queste parole, la Cass. pen. Sez. IV, 30/05/2017, n. 34375, ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Bologna (che confermava la sentenza resa dal Tribunale di Rimini, in data 16.07.2010) mandando assolta una persona dal delitto di omicidio colposo aggravato della violazione delle norme sulla circolazione stratale ai danni di altra persona.

In entrambe le pronunce di merito la dinamica del sinistro veniva pacificamente ricostruita nel senso che il ciclomotore condotto dalla persona offesa, giunto in corrispondenza di un incrocio, rallentava la sua marcia e si accingeva a svoltare a sinistra approssimandosi alla linea di mezzeria, allorquando la conducente perdeva l’equilibrio e cadeva. Nel frangente, sopraggiungeva sulla carreggiata opposta un veicolo condotto dall’imputato che, giunto all’incrocio, urtava il corpo della persona, cagionandone la morte. Non vi era, dunque, stato alcun urto tra i mezzi poichè la persona conducente il ciclomotore era caduta in terra autonomamente in concomitanza con l’arrivo dell’autovettura. Così ricostruito l’episodio, i giudici del merito dichiaravano l’imputato colpevole del reato ascrittogli, individuando quale profilo di colpa la eccessiva velocità tenuta nel sopraggiungere all’incrocio, che non gli aveva consentito di evitare l’urto con il corpo della vittima.

“Occorre, in proposito, rammentare che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di reati colposi, l’elemento soggettivo del reato richiede non soltanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione delle regole cautelari idonee a tal fine (cosiddetto comportamento alternativo lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione “ex ante”, non avrebbe potuto comunque essere evitato (Sez. 4, n. 9390 del 13/12/2016, Di Pietro, Rv. 269254; Sez. 4, n. 7783 del 11/02/2016, Montaguti, Rv. 266356, Sez. 4, n. 25648 del 22/05/2008, Ottonello, Rv. 240859). Il tema è stato di recente approfondito anche dalle Sezioni Unite della Suprema corte che, nel delineare i tratti distintivi tra la regola di giudizio relativa all’evitabilità dell’evento per effetto di condotte appropriate e quella relativa alla dimostrazione del nesso causale hanno precisato che è proprio la regola fissata dall’art. 43 cp , che, affermando che per aversi colpa l’evento deve essere stato causato da una condotta soggettivamente riprovevole, implica che l’indicato nesso eziologico non si configura quando una condotta appropriata (il cosiddetto comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque evitato l’evento. Si ritiene infatti che non sarebbe razionale pretendere, fondando poi su di esso un giudizio di rimproverabilità, un comportamento che sarebbe comunque inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico. Concludono, dunque, le Sezioni unite che la colpa si configura quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo; quando cioè l’evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato, quando – insomma – si configura la cosiddetta “causalità della colpa” (Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn, in motivazione). In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento non sono, pertanto, sufficienti per fondare l’affermazione di responsabilità, giacchè occorre anche chiedersi, necessariamente, se l’evento derivatone rappresenti o no la “concretizzazione” del rischio che la regola stessa mirava a prevenire (Cass. Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, dep. 17/11/2009, Rv. 245526). Difetta, in altri termini, l’evitabilità e quindi la colpa quando l’evento si sarebbe verificato anche qualora il soggetto avesse agito nel rispetto delle norme cautelari”.

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