Il Sindaco può vietare con ordinanza il pascolo e la sosta di greggi sul territorio comunale?
E’ la domanda a cui ha dato risposta il Tar Abruzzo – L’Aquila, con la sentenza 14 giugno 2014, n. 554.
Il caso riguarda il ricorso presentato da un imprenditore agricolo professionale avverso una ordinanza contingibile ed urgente sindacale recante divieto di pascolo e sosta greggi in tutto l’abitato del Comune di competenza, giustificata da ragioni di tutela della salute pubblica.
Le tesi opposte vedono contrapporsi il ricorrente sostenere che il provvedimento non potrebbe qualificarsi ordinanza contingibile e urgente, non essendo fondato su situazioni eccezionali e impreviste che potessero giustificare il potere di ordinanza ed essendo carente dei profili motivazionali di supporto all’esercizio di detto potere, e il Comune resistente che ribadisce la piena legittimità del provvedimento impugnato, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla legge per l’emanazione delle ordinanze di cui all’art. 54 T.U.E.L.
Secondo il giudice amministrativo, giova ricordare che il potere di ordinanza del Sindaco è fondato sul disposto dell’art. 54, 2° comma, D.Lgs. n.267/2000, secondo il quale “il Sindaco, quale Ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini”.
Si tratta di potere extra ordinem giustificato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico che dette situazioni, per definizione “imprevedibili”, non hanno previsto.
Il caso di specie configura, al contrario, una situazione non affatto imprevedibile ed anzi sostanzialmente ricorrente (precisamente con cadenza annuale, coincidente con i periodici ritmi secolari della “transumanza”), che, per quanto sopra detto, non può essere regolata con lo strumento “extra ordinem” e atipico dell’ordinanza con tingibile ed urgente sindacale..
Peraltro, la evidenziata periodicità dell’evento osta, ontologicamente, ad una regolazione “contingibile”, ossia meramente temporanea (e limitata al tempo necessario ad impedire i preventivati eventi pregiudizievoli), ed invero l’ordinanza impugnata, che dispone il “divieto di pascolo e la sosta di greggi”, senza neppure stabilire un limite di durata, si pone come disciplina duratura e persistente, evidentemente non contingibile.
Non risulta nemmeno messo in pericolo la circolazione stradale, atteso che “il gregge pascola su terreni e non sulle strade”.
Per quanto concerne la circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi sulla strada, è applicabile la disciplina prevista dall’articolo 184, codice della strada
Articolo 184 – Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi
1 Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2 La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo.
3 Nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152 ad eccezione per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore.
4 A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non più di due animali senza obbligo di conducente e delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall’art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5 Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di animali quando circolano su strada devono essere condotti da un guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per un numero superiore.
6 I guardiani devono regolare il transito degli animali in modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della carreggiata. Sono altresì tenuti a frazionare e separare i gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.
7 Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
8 Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,00 ad Euro 155,00.
P.A.sSiamo
di Marco Massavelli
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