I giudici della prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24936 del 7 ottobre 2019 hanno ritenuto discriminatorio prevedere da parte dell’Amministrazione comunale solo a favore degli invalidi muniti di patente di guida e proprietari di autoveicoli il permesso gratuito per la sosta sulle strisce blu senza alcun tipo di limitazione, e non anche a favore dei titolari di contrassegno invalidi non muniti di patente né proprietari di autoveicolo.
LA VICENDA
La Corte territoriale di Torino confermava l’ordinanza con cui il giudice di primo grado, dichiarava cessata la materia del contendere relativa alla concessione di uno spazio auto di sosta personale e rigettava le istanze inibitorie e risarcitorie relative alla omessa previsione, da parte del regolamento comunale, per i disabili sprovvisti di patente auto, di usufruire del permesso gratuito per la sosta nei parcheggi delimitati dalla strisce blu, se non risultano disponibili gli spazi che il Comune dovrebbe destinare agli stessi. I giudici non rilevano alcuna discriminazione da parte del Comune la cui condotta deve ritenersi improntata a equilibrio e ragionevolezza. Inoltre non è emerso che le esigenze della disabile, di frequentare il centro, siano così frequenti da determinare, se i parcheggi dei disabili sono tutti occupati, un esborso esorbitante o comunque superiore rispetto alle sue possibilità economiche, non pregiudicando quindi la sua libertà di movimento. Avverso la decisione veniva proposto ricorso per cassazione
LA DECISIONE
La Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva e della disabile rinviando alla Corte d’Appello per un nuovo esame della vicenda. I Supremi giudici non condividono quanto stabilito dalla sentenza impugnata. Il Comune, nel momento in cui nega il permesso di parcheggio gratuito all’interno delle strisce blu al disabile senza patente e senza veicolo, a meno che non documenti la necessità di entrare e sostare nel centro per esigenze di cura o di lavoro, mette in atto una condotta discriminatoria. I disabili senza patente e senza autoveicolo, che necessitano dell’aiuto dei familiari, al pari di quelli muniti di patente e auto hanno diritto di usufruire di tale agevolazione per partecipare attivamente alla vita della propria comunità, senza limitazioni. Prevedere tale diversità di trattamento solo per scongiurare che i familiari dei disabili più gravi utilizzino impropriamente tali permessi non è la soluzione al problema, che semmai deve essere contrastato prevedendo maggiori controlli e sanzionando le condotte illecite. La Corte territoriale non ha tenuto conto che in caso di discriminazione non occorre il verificarsi di un danno, poiché l’illecito discriminatorio comporta una violazione sic et sempliciter del principio di parità di trattamento che rileva solo perché pone un soggetto in una condizione diversa e deteriore, non essendo necessaria quindi la produzione di un danno patrimoniale;
Nel caso de quo si è quindi verificata una discriminazione indiretta perché al fine di favorire i disabili con patente e veicolo speciale, si è finiti per sfavorire la categoria dei disabili, ancora più gravi, senza patente e senza autoveicolo, bisognosi dell’assistenza di un familiare. Ergo gli Ermellini hanno condiviso la censura dei ricorrenti secondo cui il provvedimento impugnato ha erroneamente concentrato la propria analisi esclusivamente sulla situazione personale ed economica della disabile ricorrente, nonostante che il ricorso sia stato proposto anche dall’Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, a tutela della posizione soggettiva di tutti i disabili che si trovano nelle medesime condizioni della stessa ricorrente, non muniti di patente e non proprietari di autoveicolo. Inoltre, la Corte di merito, nel dubitare della configurabilità della stessa fattispecie della discriminazione in caso di vantaggi meramente economici, non ha considerato che, nel caso de quo, il Comune di Torino, nel riconoscere ai titolari del contrassegno invalidi muniti di patente di guida e proprietari di autoveicolo uno speciale permesso gratuito per la sosta sulle strisce blu in centro cittadino, ove gli spazi riservati ai disabili siano occupati,, ha inteso proprio concedere una agevolazione di natura economica, gratuità del parcheggio sulle strisce blu alla condizione sopra indicata, la cui finalità è, tuttavia, con evidenza, quella di favorire la mobilità dei soggetti disabili, adottando una misura diretta a garantire l’inserimento sociale e la partecipazione dei disabili alla vita della comunità.