DISCARICA ABUSIVA: QUANDO NE RISPONDE ANCHE IL PROPRIETARIO DELL’AREA?

0
105

Risponde del reato di discarica abusiva il proprietario dell’area ove i rifiuti sono conferiti da terzi previo accordo al fine di collocarli definitivamente sul posto, utilizzandoli per la realizzazione di opere sul terreno medesimo, configurando tale condotta una diretta partecipazione al reato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza 11 novembre 2015 n. 45145.
La vicenda riguarda la collocazione, su un’area di proprietà di una società della quale l’imputato è legale rappresentante, di alcune migliaia di metri cubi di materiali consistenti in rifiuti da demolizione, contenenti anche amianto, collocati in due diverse aree, la prima avente una superficie di 883 mq. e la seconda di 4.080 mq.
Detto materiale era destinato alla realizzazione di barriere antirumore a servizio di una pista automobilistica e, secondo gli accertamenti espletati nel corso delle indagini, era stato conferito a seguito di previ accordi con i titolari di una ditta che eseguiva lavori in un cantiere.
Le caratteristiche dei materiali conferiti sono immediatamente percepibili anche visivamente, facendo riferimento ad “ammassi estesi di macerie, alti fino ad un metro e mezzo, con blocchi vistosi di cemento e pezzi interi di muro”, peraltro distribuiti in modo da formare una mezzaluna perfettamente coincidente con la barriera antirumore da realizzare ed a “blocchi di laterizi, tubi in pvc, pezzi di armature in ferro, plastiche, piastrelle in ceramica smaltata, blocchi di cemento e finanche lastre ondulate in fibrocemento de tipo eternit”.

E’ evidente quindi la inequivocabile riconducibilità degli stessi nel novero dei rifiuti.

In tema di discarica abusiva, si evidenzia che l’articolo 256, comma 3, che sanziona la realizzazione e gestione di discarica abusiva al di fuori dei casi sanzionati dall’art. 29-quattuordecies, comma 1 del d.lgs. 152/06, deve essere letto in correlazione con il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante la “attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.
Nell’articolo 2, comma 1, lettera g) d.lgs. 36/2003 si rinviene una definizione della nozione di discarica, specificandosi che per tale deve intendersi un’area “adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”.
Aggiunge la richiamata disposizione che “sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”, consentendo così, grazie all’indicazione del dato temporale, di distinguere la discarica da altre attività di gestione.
Si ha discarica abusiva tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato.
La discarica abusiva dovrebbe presentare, orientativamente, una o più tra le seguenti caratteristiche, la presenza delle quali costituisce valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata: accumulo, più o meno sistematico, ma comunque non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneità dell’ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione.
Il reato di discarica abusiva è configurabile anche in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultino raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge e comportino il degrado dell’area su cui insistono, anche se collocata all’interno dello stabilimento produttivo.

Nel caso di specie, la natura di rifiuto dei materiali conferiti è inequivocabile: si tratta, pacificamente, di materiali provenienti da scavi e demolizioni effettuiate presso un cantiere edile.

L’art. 184, comma 3, lett. b), d.lgs. 152/06 definisce come rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis in materia di sottoprodotti.
I materiali provenienti da demolizioni rientrano, dunque, nel novero dei rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, l’eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l’intenzione di disfarsi.

Per quanto riguarda, in particolare, la responsabilità penale, in relazione alla posizione soggettiva di proprietario dell’area, è pacifico che il proprietario di un terreno non possa essere chiamato a rispondere, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi, nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui