Revoca della Licenza e Legge 689 / 1981

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Molto interessante la sentenza del 22-10-2015, n. 4866 resa dalla IV sezione del Consiglio di Stato. Essa tratta del delicato -quanto poco esplorato- tema della difficile coesistenza delle “sanzioni accessorie di natura interdittiva o cautelare” con i principi della Legge 689/1981.

In buona sostanza il Consiglio di Stato conferma che le revoche dei titoli abilitanti l’esercizio di attività, pure se dipendenti o connesse all’accertamento di sanzioni pecuniarie regolate dalla Legge 689/1981, sono estranee alle regole procedimentali di questa e allignano nel puro diritto amministrativo.

Il TAR Ligure (Sez. II n. 167/2006) aveva ritenuto che le cose stessero in maniera diversa in quanto -avendo il Comune di Genova revocato una licenza NCC per violazione dei regolamento comunale- aveva inquadrato, a determinati effetti, la revoca sanzionatoria della Licenza (basata sulla previsione di un regolamento comunale) nel solco della Legge 689/1981, retta dal principio di stretta legalità (in concreto i giudici di prime cure avevano annullato la revoca ritenendo che la previsione del regolamento -in quanto fonte secondaria non prevista da Legge- fosse lesiva del principio di stretta legalità imposto dall’art. 1 della L.689/1981).

Il Consiglio di Stato sovverte questa decisione e rimarca l’estraneità della Legge 689/1981 alla vicenda della revoca che risiede nel potere di autotutela amministrativa generalmente regolato dalla L.241/1990: “i provvedimenti amministrativi ampliativi a efficacia prolungata nel tempo, per la loro natura, non costituiscono delle attribuzioni incondizionate e indefettibilmente permanenti, ma sono atti di cura dell’interesse pubblico, e sono come tali tutt’altro che indifferenti alla qualità della condotta posta in essere dal loro titolare nell’esercizio dell’attività da essi assentita. Sicché la possibilità di una revoca di simili provvedimenti in caso di abuso da parte del loro destinatario, oppure di una sospensione temporanea della loro efficacia in caso di violazioni minori, è sempre immanente a tali atti, dei quali sviluppa una clausola implicita in base al principio generale di autotutela, in funzione di cura dell’interesse pubblico, e non configura una sanzione vera e propria, ossia una misura di mera afflizione …. Questa Sezione, d’altra parte, con la propria recente decisione 24 gennaio 2013, n. 444, resa in fattispecie simile, si è già espressa nel senso della natura disciplinare delle sanzioni irrogabili ai titolari di licenza di taxi, “attenendo a violazioni di regole di comportamento che trovano fonte nel rapporto che si instaura a seguito del rilascio dell’autorizzazione. Così qualificata la natura della sanzione oggetto d’impugnativa, si rivela allora esatta la conclusione (cfr. pag. 9 dell’appello) della sua estraneità alla L. n. 689 del 1981. L’art. 12 di tale legge (“Ambito di applicazione”), infatti, recita: “Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari”. E l’interpretazione giurisprudenziale è in proposito pacifica nel senso che in forza di queste previsioni le regole del Capo I della L. n. 689, cui appartiene anche l’art. 1 della stessa fonte, recante l’enunciazione del “Principio di legalità”, comprendono qualsiasi ipotesi di illecito amministrativo ad eccezione, però, delle violazioni disciplinari, e anche di quelle comportanti sanzioni non pecuniarie (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28 agosto 1997, n. 8162; C.d.S., VI, 20 ottobre 2004, n. 6901)”.

Pino Napolitano

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