Quesito: Legge 689/81- Sanzione amministrativa pecuniaria – Ordinanza ingiunzione
Gentile Comandante, come spesso accade tra dipendenti comunali e vigili, nascono delle discussioni in merito alla normativa in genere, il che a volte, non porta ad un “vincitore” per mancanza di un arbitro adeguato.
Le pongo i seguenti 3 Quesiti:
Il Sig. Rossi commette una violazione amministrativa che prevede una sanzione che va da € 50 a €300;
Dunque il Sig. Rossi ha 60 giorni di tempo per pagare € 100 o proporre ricorso.
quesito n1: Il Sig. Rossi non paga la sanzione ne fa ricorso, per cui il funzionario comunale responsabile, ai sensi della L689, emette ordinanza ingiunzione di pagamento.
A questo punto le chiedo l’Ordinanza ingiunzione è pari sempre alle 100 euro dovute o è maggiorata?
quesito n.2 Il Comune può prevedere una maggiorazione percentuale o addirittura un raddoppio rispetto alla sanzione amministrativa di partenza?
quesito n.3 Se il Sig. Rossi non ottempera neanche alla ordinanza ingiunzione?
Agente S. G. Polizia Municipale di::::::::::: (CE)
Risposta
Rispondo nell’ordine dei quesiti posti:
1) Per determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria nell’ordinanza ingiunzione di pagamento, Il funzionario deve far riferimento all’art. 11 della legge 689/81, ove è stabilito che la somma, tra il limite minimo ed il massimo, va commisurata in relazione alla gravità della violazione accertata, all’opera svolta dal trasgressore per eliminare le conseguenze della violazione, alla personalità dello stesso trasgressore ed alle sue condizioni economiche.
In pratica, qualora concorrono detti fattori, il funzionario potrebbe anche determinare l’applicazione della sanzione minima edittale (€ 50) ovvero, in caso contrario, anche la massima (€ 300).
2) Il Comune, con delibera di Giunta comunale, ai sensi dell’art. 16, comma 2, può determinare che l’importo minimo, da applicare in sede di accertamento della violazione, sia diverso e maggiorato rispetto a quello minimo edittale stabilito per la violazione.
Nel caso prospettato, ad esempio, potrebbe deliberare che l’importo minimo non sia inferiore a € 150, 200, 250 etc., ovviamente mai superiore al massimo.
Se invece il quesito è riferito all’importo da stabilire con l’ordinanza ingiunzione, si veda la risposta data per il primo quesito.
3) Decorso il termine per il pagamento della somma stabilita nell’ordinanza ingiunzione ed accertato che non sia stata presentata opposizione innanzi al Giudice di Pace, si dovrà procedere, ai sensi dell’art. 27 della stessa legge 689/81, alla riscossione delle somme dovute, predisponendo apposito ruolo.
C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo