Disapplicabile il decreto prefettizio che abilita l’installazione di misuratori fissi di velocità.

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E’ illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle strumenti di rilevamento della velocità a distanza in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal Codice della Strada.

La Cassazione civile (Sez. II, Ord., 06-03-2017, n. 5532) ha con questa massima definito una questione relativa a sanzioni per violazione dei limiti di velocità, nata a Torino e vagliata per i due precedenti giudizi di merito con soddisfazione per le amministrazioni resistenti.

In sede di Legittimità la vicenda assume un contorno diverso rispetto al merito.

Nelle fasi di merito erano state disattese le istanze di disapplicazione del decreto prefettizio che aveva incluso il (OMISSIS) nella categoria delle strade per le quali, non essendo possibile il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza, potevano essere istallati i dispositivi di cui al comma 1 dello stesso art. 4, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento ivi indicate; al riguardo il tribunale ha affermato che i decreti prefettizi non sarebbero sindacabili nel merito da parte dell’autorità giudiziaria e, per altro verso, che la strada ove era stato accertato l’illecito era stata dichiarata “strada urbana di scorrimento” con delibera della giunta comunale di (OMISSIS). “Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare con la sentenza n. 7872/11, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente,  può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S., commi 2 e 3, e non altre; è, pertanto, illegittimo – e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal comma 2, lett. D), del citato art. 2 C.d.S.; alla stregua di tale principio di diritto il tribunale di Torino ha dunque errato nel ritenere di non poter sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio, dovendo anzi, al contrario, procedere a tale sindacato e, a tal fine, verificare se le caratteristiche oggettive della strada in questione consentissero di ricondurla nell’ambito della categoria di cui all’art. 2 C.d.S., lett. D)”.

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