Ove il Comune prospettasse l’ipotesi d’effettuare assunzioni di unità di personale a tempo determinato e part time al 50% dell’orario di servizio per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, attingendo ai fondi ex art. 208 (comma 4, 5 e 5-bis) del Nuovo Codice della Strada e destinando al predetto scopo una quota pari sino al 50% di tali fondi, tale destinazione deve comunque aver luogo a seguito dell’adozione di apposite disposizioni regolamentari, tenendo conto del fatto che le spese che ne derivano vanno integralmente computate nel novero di quelle sostenute per i contratti del personale temporaneo/con rapporto flessibile, proprio in relazione all’obbligo di riduzione della spesa rispetto a quella sostenuta nel 2009. Dalla normativa vincolistica operante in materia di assunzione di personale alle dipendenze degli Enti Locali, e alla luce del recente arresto giurisprudenziale amministrativo, è possibile desumere il principio per cui risponde a logiche di contenimento della spesa pubblica il cd. “scorrimento” delle graduatorie disponibili presso le p.a., ove esse si riferiscano a concorsi espletati per assunzioni a tempo indeterminato, rendendosi così le medesime utilizzabili anche per assunzioni a tempo determinato. Non può, per contro, attuarsi il cd. “scorrimento” delle graduatorie stilate in riferimento a procedure concorsuali svolte per il reclutamento di personale di cui l’ente intenda avvalersi a tempo determinato; ciò in quanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, il lavoro a tempo determinato è ammesso “per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”; in tal modo restando le graduatorie approvate all’esito di procedure concorsuali all’uopo svolte, utilizzabili solo ai fini del reclutamento dei vincitori delle medesime procedure, senza possibilità di “scorrimento”.
C. Conti Campania Sez. contr. Delibera, 16/02/2017, n. 31