“Decreto Enti Locali”, conversione e rimbalzi tra stagionali sanabili e provinciali trasferibili.

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Avevamo dato conto dell’impatto del D.L. 78 del 19 giugno scorso e di come il Ministro avesse promesso emendamenti sananti in sede di conversione (Vigili Stagionali? Il Ministro disse: giocate d’azzardo, scommettendo sull’emendamento salvifico.).

A seguire, in fase terminale, avendo il Governo posto la fiducia sul voto al Senato, l’ANCI, con la sua “nota di lettura sull’AC 3262, aveva -con riguardo all’articolo 5- specificato (5 agosto 2015) che: “L’articolo 5 contiene misure in materia di polizia provinciale. In particolare, la nuova formulazione della norma, risolve innanzitutto il blocco delle assunzioni per i vigili stagionali, e, accogliendo le richieste dell’ANCI, definisce un percorso di ricollocazione più razionale e coordinato con il processo di riordino di funzioni. Si prevede innanzitutto che gli enti di area vasta e le Città metropolitane individuino il personale di polizia provinciale necessario per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali. In secondo luogo si stabilisce che le regioni riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell’ambito del riordino di funzioni disciplinato dalla legge Delrio. Solo il personale così non individuato o ricollocato alla data del 31 ottobre 2015 è trasferito ai Comuni, con le modalità che saranno definite dall’emanando decreto sui criteri per la mobilità, nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, garantendo il rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Inoltre, opportunamente si prevede la possibilità che sin d’ora gli enti coinvolti sul territorio possano concordare modalità di avvalimento immediato del personale da trasferire”.

Gli impegni assunti dal ministro pare siano stati mantenuti; la LEGGE 6 agosto 2015, n. 125 (GU n.188 del 14-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 49), in vigore dal giorno di ferragosto, conserva il testo di cui va fiera l’ANCI. Questo il testo del vigente e nuovo comma 6 dell’articolo 5: ” 6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e’ fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita’ delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili”.

A parte questo, in attesa di uno specifico decreto, pare che la data del 31 ottobre debba essere quella finale, entro la quale, dovrebbe definirsi -comunque in un percorso tortuoso e variabile da caso a caso- la sorte del lavoratori della Polizia Provinciale.

Alleghiamo la nota ANCI, anche in funzione del suo valore esplicativo riferito all’intero impianto normativo e qui aggiungiamo il link al testo coordinato del decreto Enti Locali.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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