Oramai la materia della proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico–ricreative al 31.12.2033 si arricchisce ogni giorno con nuovi tasselli che rendono ancora più confuse le questione sottese.
Ora è la volta della Corte Cost., 06/07/2021, n. 191 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 che avrebbe disposto la proroga od il rinnovo automatico delle concessioni demaniali.
In realtà la Corte Cost. ha disposto che la disciplina delle concessioni demaniali interseca numerosi ambiti materiali di competenza legislativa primaria delle Regioni le quali dispongano proroghe o rinnovi automatici delle concessioni demaniali in essere incidono sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento.
Vale a dire che la decisione in esame non ha stabilito che la proroga sia illegittima, ma molto più semplicemente, che la materia è devoluta alla normazione statale e, quindi, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., senza null’altro aggiungere.