Per chi deve vendere un box, acquistare un negozio o formalizzare la donazione di un terreno, di un ufficio o di un capannone industriale non sarà più necessario ricorrere al notaio ma potrà recarsi tranquillamente da un avvocato.
La novità, prevista dal disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri, non è di poco conto se si considera la varietà e la frequenza dei passaggi di proprietà, a qualsiasi titolo, che riguardano gli immobili ad uso non abitativo, tanto da scatenare l’ira dell’intera categoria dei notai che già paventano pericoli di abusi e frodi quale conseguenza dell’eliminazione del controllo preventivo di legalità da parte di un pubblico ufficiale. Ma tant’è. Se il disegno di legge dovesse superare “indenne” l’iter parlamentare, qualsiasi atto o dichiarazione, avente ad oggetto la cessione o la donazione o comunque la costituzione o la modificazione di diritti sui beni immobili ad uso non abitativo non sarà più un’esclusiva del notariato ma potrà essere stipulato, mediante scrittura privata autenticata, in uno studio legale. Unico limite è quello del valore catastale degli immobili oggetto dei diritti trasferiti che non potrà essere superiore a 100mila euro. Per poter adempiere alla nuova “incombenza” gli avvocati dovranno essere dotati di una polizza assicurativa con un massimale pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto. Tutta la documentazione necessaria per la redazione degli atti e delle dichiarazioni (visure ipotecarie, catastali, ecc.) sarà a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria, mentre le operazioni di autentica dovranno essere effettuate gratuitamente dagli avvocati, salva la possibilità di vedersi rimborsate le spese eventualmente sostenute.
Ma non solo. Il ddl, nell’ottica della semplificazione, sposta nel calderone delle attività degli avvocati anche gli atti riguardanti la costituzione delle società a responsabilità limitata. Di fatto, tali atti potranno essere redatti anche tramite scrittura privata e, dunque, anche direttamente dalle parti coinvolte, ma nulla vieta che le stesse possano richiedere l’aiuto di un professionista per l’adempimento delle formalità. Idem per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento delle quote sociali delle srl e per gli atti, denunzie e comunicazioni per le quali non è previsto (dalla legge o dal codice civile) l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, che dovranno essere sottoscritti digitalmente dalle stesse parti, le quali potranno ben avvalersi dell’assistenza di intermediari, conferendo il potere di rappresentanza, sia ad associazioni datoriali e sindacali che ad agenzie d’affari o a soggetti accreditati presso la Camera di Commercio che, naturalmente, agli avvocati.
Mimmo Carola