Il danno erariale all’immagine dell’Ente da cui si dipende, sussiste non solo in caso di sentenza di condanna per reati eventualmente commessi dal dipendente ma anche in caso di patteggiamento: Dichiara, difatti, la sezione Regionale Toscana della Corte dei conti (sentenza 158/2014) che: “il Giudice può ritenere come tacita ammissione di colpevolezza la decisione dell’imputato di chiedere il patteggiamento della pena e che nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al medesimo Giudice l’accertamento e la valutazione dei fatti difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., pur tuttavia questa assume un particolare valore probatorio, vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie (Corte dei conti, Sezione I app., 23.7.2012, n. 407, 4.5.2012, n. 256 e 7.1.2004, n. 3; Sezione giurisdizionale Abruzzo, 21.6.2004, n. 224)”.
Nel caso di specie, la sentenza di patteggiamento per il prevenuto dipendente (per inciso, un agente di Polizia Municipale), si era formata in relazione ad una ipotesi di corruzione (319-321 cp), consistente nel pagamento di Euro 2.000 al dipendente in parola, per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.
A norma dell’art.1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012, “Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.
Da ciò è derivata condanna al dipendente al pagamento di una somma di Euro 4.000 in favore dell’erario. Condanna, licenziamento e pagamento di un danno in misura doppia di quanto illecitamente ricevuto.
Ciò dimostra che non occorrono altri cambiamenti della legislazione di prevenzione della corruzione, almeno con riguardo ai dipendenti pubblici ed essenzialmente con riferimento a fenomeni di modesta entità.
Il tema della prevenzione della corruzione dovrebbe spostarsi su altri piani: la politica che si deresponsabilizza e le grosse cifre corroborate da megalitici interessi.
I pesci piccoli, hanno sempre pagato il loro prezzo, quando pescati.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo