D.L. 69/2023 PUBBLICATO IL 13 GIUGNO IN G.U. NOVITA’ PER IL NOLEGGIO SENZA CONDUCENTI.

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In attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, il D.L. 69/2023 art. 24 ha ampliato la possibilità di utilizzo dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strade modificando l’articolo 84 del Codice della Strada.

Con la nuova formulazione è ammesso, l’utilizzo di  autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, per il trasporto di merci su strada, quando l’impresa  locataria ha sede stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro; Inoltre  l’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea.

L’utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui all’articolo 84, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e’ consentita a condizione che:

  • a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;
  • b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;
  • c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell’impresa che lo utilizza.

Al fine del rispetto delle condizioni di cui sopra, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

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