I contratti sottesi al noleggio dei misuratori di velocità, anche se invalidi, non viziano il verbale.
Con ordinanza n°29001-2022, la sezione seconda della Corte di cassazione, ha confermato che, in materia di opposizione a sanzioni amministrative per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente e non sulla P.A., l’onere di provare l’inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla segnaletica.
Fin qua, nulla di nuovo.
Ciò che dalla pronuncia appare abbastanza nuovo è altro.
La Cassazione ha inteso sgombrare il campo da una sequela di ricorsi che tendono a invalidare l’accertamento della violazione amministrativa, eccependo l’irregolarità, a volte l’illiceità, ovvero la desunta criminalità, dei rapporti contrattuali sottesi al noleggio delle apparecchiature di misurazione di velocità, ovvero dei contratti di service ad essi collegati.
Questi temi, secondo i giudici, non afferiscono alla validità delle singole violazione, in quanto il potere di disapplicazione dell’atto presupposto ha tutt’altra portata.
L’eventuale invalidità di questi contratti non riverbera sulle violazioni accertate, fermo restando che, altri tipi di giurisdizione sono chiamati a trarre le conseguenze, sui contraenti, in relazione alla patologia dei rapporti in parola.
In altri termini, il contratto di appalto/noleggio sottese ai verbali di contestazione non costituisce elemento costitutivo dell’esercitato potere sanzionatorio.
Una pronuncia, ad avviso di chi scrive, formalmente corretta ma alquanto orba.
Insomma, vero che non si può chiedere al giudice chiamato alla valutazione della regolarità della pretesa sanzionatoria di entrare nel merito dei contratti sottesi; ciò anche al fine di fare in modo che chi sospetti dell’illegalità delle procedure di affidamento esca allo scoperto, agendo nelle sedi opportune. Altrettanto vero è che il cittadino non può sempre ricorrere al giudice penale, quando si debba capire, se un canone di noleggio troppo elevato secondo il senso comune sia o meno fattore distorsivo dell’imparzialità amministrativa.