Così gli ausiliari del traffico diventarono buoni pure per la prevenzione Covid.
Il comma 818, dell’articolo 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, prevede che:
Al fine di assicurare che l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformita’ alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo nonche’ di accertamento, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalita’ di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per carità! Non ho voglia di fare alcuna polemica e prendo atto della circostanza che “n’tiempo ‘e tempesta ògne pertuso è ppuorto (in tempo di tempesta ogni buco è porto)”.
Il ministero dell’interno, con la sua circolare del 28 gennaio del 2021 ha illustrato, tra le altre novità impattanti sul codice della strada, anche quella qui in trattazione.
Senza formazione specifica, armateli e partite cari Comuni e carissimi Sindaci…. Tanto così come sono vostri i proventi, vostre le responsabilità.
Si allega la circolare.
Circolare_n._300-A-785-21-144FAG-4_del_28_gennaio_2021[193165]


